Transazione fiscale non consentita per tributi locali auto-amministrati in esecuzione di concordato liquidatorio (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 8 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima) Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, corollario della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., è derogabile solo in forza di disposizioni di legge eccezionali, come tali da interpretarsi restrittivamente. La c.d. transazione fiscale, disciplinata dall’art. 182-ter della legge fallimentare e dagli artt. 23, 63 e 88 del d.lgs. n. 14/2019, opera esclusivamente per i tributi “amministrati dalle agenzie fiscali”, restando esclusi i tributi locali gestiti direttamente dall’ente impositore. Tale esclusione non può essere superata in sede di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, con riferimento a obbligazioni tributarie sorte successivamente all’omologazione. Ne consegue che l’ente locale non può aderire a una proposta transattiva che preveda l’integrale rinuncia a interessi e sanzioni su crediti IMU e TASI auto-amministrati, in mancanza di una specifica previsione normativa che, allo stato, risulta soltanto oggetto di delega legislativa non ancora attuata.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Buonconvento (SI) ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Toscana un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, domandando se possa formare oggetto di transazione l’integrale rinuncia a interessi e sanzioni connessi al mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI da parte di una società in liquidazione e in concordato preventivo. La proposta transattiva, formulata dal liquidatore nella fase di esecuzione del concordato omologato, prevedeva la corresponsione della sola quota capitale dei tributi, senza il versamento di interessi e sanzioni. Si trattava di obbligazioni tributarie sorte dopo l’omologazione del concordato preventivo, attivato ai sensi dell’art. 161 r.d. n. 267/1942 e gestito direttamente dall’ente, senza convenzione con le agenzie fiscali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato i profili di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il parere è stato ritenuto ammissibile in quanto formulato dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha espunto i riferimenti alla fattispecie concreta e alla specifica proposta del liquidatore, astraendo la questione generale relativa alla corretta delimitazione del perimetro applicativo del principio di indisponibilità del credito tributario e alla possibilità per un Comune di accettare una proposta di transazione fiscale in pendenza di una procedura concordataria.
Nel merito, la Corte ha ricordato che il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, tradizionalmente considerato corollario del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., comporta l’obbligo per l’ente impositore di esercitare i poteri conferitigli senza alcun potere discrezionale. L’obbligazione tributaria è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi sia per l’ente impositore, che non ha facoltà di rinunciare a tributi o di accordare esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge. Tale principio risulta derogabile soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali, da interpretarsi restrittivamente, che operano un bilanciamento tra esigenze contrastanti.
La Corte ha qualificato la transazione fiscale, definita dalla Corte costituzionale n. 225 del 2014 come disciplina eccezionale rispetto al principio di indisponibilità della pretesa erariale, come ipotesi derogatoria. L’istituto, introdotto dall’art. 182-ter l. fall., inserito dall’art. 146 d.lgs. n. 5/2006 e sostituito dall’art. 1, comma 81, l. n. 232/2016, concerne però soltanto i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali” e i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Tale perimetrazione si fonda sul criterio meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non sulla sua natura o tipologia: possono essere oggetto di transazione fiscale sia i tributi erariali sia quelli locali, ma solo se amministrati dalle agenzie fiscali in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 300/1999.
La norma risulta quindi inapplicabile alla fattispecie prospettata per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, i tributi locali non amministrati dalle agenzie fiscali non rientrano nel campo di applicazione della transazione fiscale. In secondo luogo, la proposta transattiva è intervenuta nella fase di esecuzione del concordato preventivo, dopo l’omologazione, e riguarda crediti sorti successivamente: la disciplina si riferisce invece a proposte relative a debiti preesistenti, formulate in una fase antecedente alla redazione del piano di cui all’art. 160 l. fall. o nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis. La Corte ha escluso ogni apertura interpretativa, rilevando che la precedente deliberazione n. 40/2021/PAR della stessa Sezione riguardava proposte recepite nel piano concordatario e tutelava l’interesse alla continuità aziendale, assente nel concordato liquidatorio.
La Sezione ha poi considerato l’evoluzione normativa del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che contempla tre ipotesi di transazione fiscale: l’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 88 per il concordato preventivo e l’art. 23 per la composizione negoziata della crisi. Anche il comma 2-bis dell’art. 23, introdotto dall’art. 5, comma 9, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 136/2024 (Decreto Correttivo ter), continua a riferirsi soltanto ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali, omettendo di attuare il criterio direttivo della legge delega n. 111/2023 che prevedeva l’estensione ai tributi locali. La circostanza che il legislatore abbia confermato la delega con la legge n. 120/2025, senza ancora attuarla, induce la Corte a ritenere l’esclusione dei tributi locali dall’ambito applicativo dell’istituto una scelta consapevole e preclusiva.
In conclusione, la Sezione ha affermato che non è consentito agli enti locali aderire a una proposta di transazione fiscale relativa a tributi gestiti direttamente, formulata in sede di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio. Ha tuttavia richiamato l’attenzione sulla disciplina introdotta dai commi 102-110 dell’art. 1, l. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), che consente agli enti territoriali di prevedere, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, forme di definizione agevolata dei crediti mediante esclusione o riduzione di interessi e sanzioni, subordinatamente alla preventiva delimitazione dell’ambito oggettivo e temporale di applicazione e alle esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
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