Improcedibilità del giudizio di conto per mancata parificazione e riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 24 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando manca un valido presupposto processuale, quale la parificazione del conto, o quando, per i conti dell’agente della riscossione, non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, trattandosi di rapporti non ancora esauriti. La mancata sottoscrizione del conto giudiziale ne determina l’inesistenza giuridica, con conseguente nullità e inidoneità ad aprire il giudizio. La parificazione, attestante la regolarità contabile e la conformità del conto alle scritture dell’amministrazione, costituisce presupposto processuale indispensabile per l’instaurazione del giudizio ai sensi degli artt. 139, 140 e 145 c.g.c.. In materia di conti dell’agente della riscossione, il termine per il discarico è differito dalle proroghe normative, sicché la pronuncia del giudice contabile può essere resa solo alla scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi, quando il conto potrà dimostrare la situazione a credito, debito o pareggio della gestione.
Il Fatto
Il giudizio riguardava i conti giudiziali presentati dall’agente contabile Agenzia delle entrate – Agente della riscossione per la Provincia di Potenza per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Il magistrato istruttore, con relazione unificata di deferimento, aveva rimesso al Collegio la valutazione sulla procedibilità dell’esame dei conti, segnalando che alcuni documenti di parifica depositati risultavano privi di valida firma digitale ovvero con firma “corrotta”, e che per tutti i conti non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, trattandosi di rapporti non ancora esauriti.
L’agente contabile non si è costituito in giudizio. All’udienza del 14 aprile 2026, il Pubblico Ministero ha concordato con la richiesta di declaratoria di improcedibilità, e la causa è stata riservata per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha precisato che l’improcedibilità del giudizio di conto può essere pronunciata solo in presenza di ipotesi tassative: inesistenza giuridica o fattuale del conto, per carenza dei requisiti minimi di forma-sostanza quali la sottoscrizione dell’agente contabile, ovvero mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione, richiesta dal combinato disposto degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c.
Con riferimento ai conti dell’agente della riscossione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Prima Sezione Centrale d’Appello secondo cui, in presenza di rapporti non ancora esauriti, il giudizio può essere definito solo alla scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi, valutando unitariamente il conto. La facoltà dell’agente di proseguire l’attività esecutiva oltre l’annualità del conto è stata riconosciuta sulla base delle proroghe introdotte dall’art. 1, commi 684-687, della L. n. 190/2014 e successive modifiche, nonché dall’art. 1, comma 253, della L. n. 197/2022, che hanno differito progressivamente i termini per le comunicazioni di inesigibilità.
Nel caso concreto, la Corte ha verificato che tutti i conti erano stati regolarmente sottoscritti dall’agente contabile, ma i documenti di parifica relativi ai conti nn. 22379, 22435 e 23021 erano privi di firma digitale valida o recavano una firma “corrotta”, con conseguente carenza del presupposto processuale della parificazione. La Corte ha altresì escluso l’applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 110/2024, sul discarico automatico e anticipato, non essendo stati pubblicati i provvedimenti attuativi per le quote affidate prima dell’1 gennaio 2025, né quella del d.lgs. n. 33/2025, applicabile solo dal 1° gennaio 2027.
Alla luce delle carenze riscontrate e della persistente possibilità di riscossione delle quote affidate all’agente contabile, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio, compensando le spese per la complessità e la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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