Definizione del giudizio abbreviato contabile previo pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 150 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice della giustizia contabile, la sentenza che definisce il giudizio presuppone l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma agevolata determinata dal collegio con decreto in camera di consiglio. Il pagamento integra il presupposto di fatto della definizione e ne consente la declaratoria ai sensi del comma 8 della norma. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile, come espressamente stabilito dal comma 9. Il collegio provvede anche sulle spese, che possono essere compensate.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un dirigente della Provincia di Teramo per un presunto danno erariale di euro 1.406,38, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguardava la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ritenuto in violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 110, comma 6, d.lgs. n. 267/2000. Secondo la Procura, il rapporto sarebbe stato nella sostanza equiparabile al lavoro subordinato, con conseguente danno derivante dalla definizione transattiva di un contenzioso promosso dal collaboratore.
Il convenuto si è costituito eccependo l’insufficienza della colpa grave e contestando il quantum, e ha chiesto la definizione con rito abbreviato, offrendo il versamento di euro 422,00, pari al trenta per cento della pretesa. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La Motivazione della Corte
La decisione muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c. Il comma 1 configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie, ammettendo il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, a chiedere la definizione mediante pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa azionata.
I commi 6 e 7 attribuiscono al collegio, con decreto in camera di consiglio e sentite le parti, la deliberazione sulla richiesta, con motivazione sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo poi l’udienza camerale nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.
La Corte ha rilevato che l’ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 4/2026. Il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato e introitato dall’ente danneggiato, attestato dalla documentazione contabile depositata in segreteria. Su questa base ha dichiarato la definizione del giudizio abbreviato ai sensi del comma 8.
Il comma 8 stabilisce che il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica la sentenza di primo grado come non impugnabile. All’esito, la Corte ha ritenuto di dichiarare la compensazione delle spese. Il provvedimento è stato reso con la prescritta annotazione a tutela della riservatezza dei soggetti terzi.
Nota della Redazione
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