Inammissibile il parere sindacale su contributi previdenziali degli amministratori locali autonomi (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 112 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere che investe l’interpretazione dell’art. 86 T.U.E.L., in tema di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore degli amministratori locali che siano lavoratori autonomi, non attiene alla materia della contabilità pubblica e deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo. La circostanza che sulla medesima questione si siano espressi organi giurisdizionali di ordini diversi costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica. Il quesito, per la sua incidenza su posizioni di diritto soggettivo di natura patrimoniale, è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente preclusione di ogni interferenza esterna della funzione consultiva della Corte dei conti. Il mero riflesso sulla spesa dell’ente non è sufficiente a ricondurre la norma all’ambito della contabilità pubblica.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della provincia di Brindisi formula al Sindaco chiede una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131 del 5 giugno 2003, in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori locali. Il quesito muove dal contrasto tra l’orientamento consultivo della magistratura contabile e la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro.
L’istante chiede se l’ente sia tenuto al versamento ai sensi dell’art. 86, comma 2, T.U.E.L. anche in favore degli amministratori che, dopo l’assunzione della carica elettiva, non abbiano rinunciato all’esercizio della libera professione per la durata del mandato. L’ente rappresenta di propendere per l’interpretazione della magistratura ordinaria, secondo cui l’espressione “allo stesso titolo” individua la sola natura del versamento e non il presupposto dell’astensione dall’attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo l’istanza è ammissibile, provenendo dal Sindaco quale organo di vertice legittimato. La mancata operatività del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva, restando legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale.
Quanto al profilo oggettivo, la Corte richiama i criteri consolidati: il quesito deve avere attinenza con la contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti, non essere funzionale all’adozione di atti di gestione e non determinare interferenze con le altre funzioni intestate alla Corte o ad altri organi.
La norma sottoposta all’esame è l’art. 86 T.U.E.L. Il comma 1 prevede il versamento degli oneri per gli amministratori collocati in aspettativa non retribuita; il comma 2 dispone che, per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, l’ente provvede “allo stesso titolo” al pagamento di una cifra forfettaria annuale. La magistratura contabile in sede consultiva ha costantemente ritenuto che il beneficio presupponga la dedizione a tempo pieno al mandato, con rinuncia all’attività lavorativa dipendente o autonoma.
Per effetto del contenzioso davanti al giudice del lavoro, si è delineata un’interpretazione diversa. La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 24615 del 14.8.2023, ha affermato che la previsione dell’accollo contributivo, senza rinuncia all’attività professionale, tutela le peculiarità del lavoratore autonomo, considerando che la sospensione integrale dell’attività avrebbe riflessi negativi sulla futura capacità contributiva.
La Sezione ritiene di discostarsi dall’orientamento consultivo, anche proprio, e richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 54/2010/CONTR, che ammette la riconduzione alla contabilità pubblica di ulteriori materie solo in presenza di questioni interpretative strumentali agli obiettivi di contenimento della spesa. Dirimente è la Sezione delle Autonomie n. 2/2023/QMIG, secondo cui vanno escluse dal concetto di contabilità le richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altre giurisdizioni.
Nel caso concreto entrano in gioco diritti soggettivi di natura patrimoniale, trattandosi di stabilire i presupposti di un diritto di credito dell’amministratore verso il Comune. Una pronuncia nel merito verrebbe a toccare materia devoluta al giudice ordinario, integrando un’interferenza esterna. Il riflesso sulla spesa dell’ente non è sufficiente a qualificare la norma come ascrivibile alla contabilità pubblica. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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