Controllo PNRR: obblighi di diligenza qualificata sul soggetto attuatore (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 287 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei controlli sulla gestione delle risorse del PNRR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti può accertare, allo stato degli atti acquisiti, profili di potenziale criticità nell’attività del soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti. Il soggetto attuatore è tenuto a una diligenza qualificata nella gestione delle risorse trasferite, al rispetto dei tempi prefissati per il completamento delle opere e al tempestivo aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS ai fini di una corretta rendicontazione. L’accertamento non introduce un giudizio di responsabilità, ma attiva l’obbligo di relazione di aggiornamento alla Sezione e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione, da parte di un Comune nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, di un progetto a valere sul PNRR, nell’ambito della misura M4C1I3.3, per un valore complessivo di euro 1.764.489,28. Il progetto riguarda l’adeguamento sismico e la realizzazione di una mensa scolastica.

Il progetto rientra tra quelli selezionati in esecuzione del programma dei controlli della Sezione, in ragione dell’entità finanziaria e delle criticità rilevate dalle Cabine di regia o d’ufficio attraverso il sistema ReGiS. Il Magistrato istruttore ha invitato l’Ente a fornire una relazione sullo stato di avanzamento; l’Ente ha risposto con le relazioni dei Dirigenti competenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro euro-unitario e nazionale del PNRR, richiamando il Regolamento (UE) 2021/241 e il d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, quale disciplina attuativa degli obblighi assunti dall’Italia. Sottolinea che ciascun soggetto titolare dei progetti è responsabile dell’attuazione secondo i principi della sana gestione finanziaria e che le risorse assegnate restano vincolate alla realizzazione degli interventi per l’intera durata del programma.

Quanto agli obblighi dei soggetti attuatori, la Corte richiama l’art. 8 del d.l. n. 77 del 2021, che impone alle Amministrazioni titolari di rimuovere o correggere non conformità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi, e l’art. 12, sui poteri sostitutivi in caso di inerzia. Ricostruisce inoltre la disciplina dei trasferimenti finanziari, dall’anticipazione del 30 per cento ai trasferimenti intermedi fino al 90 per cento e al saldo finale del 10 per cento, come previsti dal DM MEF 11 ottobre 2021, dall’art. 11 del d.l. n. 19 del 2024 e dall’art. 18-quinquies del d.l. n. 113 del 2024.

Nel merito, dall’istruttoria emerge che alla data del 9 luglio 2025 l’avanzamento economico e finanziario era pari a euro 504.651,81; alla data del 6 novembre 2025 esso è salito a euro 845.344,96, pari al 47,9 per cento del valore complessivo. La Sezione rileva che l’Ente, nella fase iniziale dei lavori, non ha maturato significativi ritardi; il primo ritardo, legato al caricamento di una variante tecnico-economica, è stato dichiarato ampiamente recuperato.

La Corte segnala però che l’Ente ha omesso di dichiarare l’implementazione del sistema interno di audit e l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. In conclusione, la Sezione accerta allo stato degli atti la presenza dei profili di potenziale criticità, richiama gli organi di indirizzo e il personale dirigenziale agli obblighi di diligenza qualificata e raccomanda ogni misura utile al rispetto dei tempi e al tempestivo aggiornamento dei dati su ReGiS. Dispone la trasmissione della deliberazione agli organi comunali e una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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