Divieto interpretazione estensiva articolo 1 comma 557 legge 311 2004 mobilità (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 110 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 557, legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel prevedere che i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza, deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Trattandosi di norma speciale, essa non ammette interpretazione estensiva: l’utilizzo del dipendente a tempo pieno è consentito esclusivamente in favore dei soggetti espressamente indicati, restando esclusa la possibilità di autorizzare prestazioni in favore di amministrazioni statali o enti pubblici non economici. In presenza di una formulazione testuale chiara opera il canone in claris non fit interpretatio, potendosi ricorrere ad altri criteri ermeneutici solo ove l’effetto giuridico risulti incompatibile con il sistema normativo o la lettera della norma sia equivocabile.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune di ridotte dimensioni demografiche ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere sull’interpretazione dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004. Il quesito verte sulla possibilità di autorizzare un dipendente comunale a tempo pieno a svolgere attività lavorativa presso una pubblica amministrazione diversa da quelle indicate dalla disposizione, segnatamente amministrazioni statali o enti pubblici non economici.
La richiesta è pervenuta direttamente, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non operante nel territorio regionale. Investita della questione, la Sezione ha verificato preliminarmente l’ammissibilità del quesito sotto i profili soggettivo e oggettivo, per poi pronunciarsi nel merito.
La Motivazione della Corte
Sul piano dell’ammissibilità, la Sezione osserva che la trasmissione diretta della richiesta non ne inficia la ricevibilità, poiché l’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 non preclude un rapporto diretto tra amministrazioni e Sezioni regionali di controllo, tanto più in assenza di un Consiglio delle autonomie locali concretamente operante. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile in quanto sottoscritta dal sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente.
Sotto il profilo oggettivo, il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, incidendo sui vincoli di spesa in materia di personale e dunque sulla formazione e gestione del bilancio dell’ente, definito dalla giurisprudenza costituzionale come bene pubblico funzionale a rendere certe le scelte dell’amministrazione territoriale. La questione presenta inoltre i caratteri della generalità e astrattezza richiesti per l’esercizio della funzione consultiva.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la ratio della norma: la disposizione introduce una disciplina di favore per gli enti locali di ridotte dimensioni demografiche, introdotta per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità di bilancio. Il limite demografico originario, fissato a 5.000 abitanti, è stato progressivamente elevato, dapprima a 15.000 abitanti e successivamente a 25.000 abitanti, senza che ciò modifichi l’individuazione dei soggetti destinatari del meccanismo.
Il Collegio rileva che la formulazione dell’art. 1, comma 557 è di cristallina chiarezza e preclude interpretazioni estensive. Ammettere l’utilizzo di dipendenti a tempo pieno di un piccolo comune da parte di amministrazioni statali o enti pubblici non economici — di grandi dimensioni e talvolta in surplus di personale — produrrebbe situazioni paradossali, privando l’ente di ridotte dimensioni di risorse umane fondamentali in forza di un’autorizzazione slegata da qualsiasi giustificazione obiettiva.
La Sezione conclude quindi applicando il principio in claris non fit interpretatio, richiamando l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. L’effetto giuridico della norma non è incompatibile con il sistema e la lettera non è equivocabile, sicché va escluso il ricorso a criteri ermeneutici ulteriori. Il parere viene espresso nei termini indicati in motivazione.
Nota della Redazione
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