Controllo sulle spese elettorali: richiesta di dati ai Comuni oltre 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 105 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo trova fondamento nell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 91/2014, e si svolge secondo i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle autonomie. L’attività di verifica presuppone l’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari, che il Collegio richiede agli organi comunali competenti.
Il Fatto
Nella Regione Puglia le elezioni amministrative del 2024 hanno interessato, tra gli altri, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Per tali enti la legge riserva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità delle spese elettorali.
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito con decreto del Presidente della Sezione regionale, ha ravvisato la necessità di acquisire gli elementi indispensabili per esercitare il controllo. Ha quindi deliberato di richiedere ai Presidenti dei Consigli comunali interessati una serie di comunicazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che intesta alle sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La disposizione è richiamata nel testo come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), del decreto-legge n. 91/2014.
Il quadro normativo è completato dal decreto-legge n. 149/2013 e, in particolare, dall’art. 14-bis, commi 1 e 2, che ha inciso sull’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e sull’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012. Il Collegio richiama inoltre gli indirizzi della Sezione delle autonomie, con la delibera n. 24/2013/INPR e la delibera n. 12/2014/QMIG, vincolanti per le sezioni regionali ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012.
Sul piano fattuale, il Collegio individua i Comuni pugliesi sopra la soglia: Bari, Lecce, Manfredonia e San Severo. Richiama la disciplina del turno elettorale e il decreto del Ministro dell’Interno del 10.4.2024, che ha fissato le consultazioni per l’8 e 9 giugno 2024, con eventuale ballottaggio il 23 e 24 giugno 2024.
Da qui la deliberazione di richiedere ai Presidenti dei Consigli comunali: il numero degli iscritti nelle liste elettorali; la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi; l’elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti, con i candidati consiglieri, il candidato sindaco e i delegati di lista, corredati di recapito; la data di insediamento del nuovo consiglio. La comunicazione è richiesta entro 30 giorni dal ricevimento, in formato digitale o cartaceo, e la delibera è trasmessa a cura della Segreteria.
Nota della Redazione
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