Ricongiunzione tardiva dei contributi e diritto alla riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 196 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinata dalla legge n. 29/1979 si perfeziona con l’accettazione del provvedimento che determina l’onere e con la richiesta di rateizzazione, non richiedendo l’integrale versamento della somma per la riliquidazione del trattamento pensionistico. Il diritto alla riliquidazione con decorrenza dalla data del congedo non può essere pregiudicato dall’inerzia dell’ente previdenziale che abbia definito la pratica oltre il termine legale, non essendo il ritardo imputabile all’assicurato. Al ricorrente spettano i ratei differenziali, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto. L’INPS non aveva computato i periodi di servizio scolastico oggetto di domanda di computo né i periodi lavorativi privati oggetto di domanda di ricongiunzione.

Dopo la diffida rimasta senza esito, l’interessato ha chiesto il pagamento delle differenze maturate, con accessori e spese di lite. L’Istituto ha resistito sostenendo che la ricongiunzione onerosa era stata determinata e che, in mancanza dell’accettazione e del versamento dell’onere, il ricorso non poteva essere accolto. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato copia dell’atto di accettazione con richiesta di rateizzazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che, pur essendo sopravvenuto il difetto di interesse in ordine alla domanda di ricongiunzione — riscontrata dall’INPS pochi giorni prima dell’udienza e a distanza di circa tredici anni dalle richieste —, residua l’interesse alla riliquidazione del trattamento pensionistico conseguente alla ricongiunzione e alla relativa accettazione. Tale provvedimento di riliquidazione costituisce il bene della vita perseguito dal ricorrente.

In punto di diritto il giudice ricorda che la ricongiunzione ex legge n. 29/1979 avviene su richiesta dell’interessato e presuppone che, dopo la comunicazione dell’onere e del prospetto delle rateizzazioni, questi provveda entro sessanta giorni al versamento, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, ovvero presenti domanda di rateizzazione.

Non rileva che il pagamento non sia ancora iniziato, poiché il ritardo nella definizione della pratica non è dipeso dal comportamento dell’assicurato, che ha presentato le istanze ben prima del collocamento in congedo. L’INPS ha invece impiegato circa tredici anni per emanare il provvedimento, a fronte del termine legale di centottanta giorni dalla domanda previsto dall’art. 5, comma 3, legge n. 29/1979.

Il debito può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, e la Corte richiama il principio per cui non è possibile ritrattare la domanda una volta intervenuto il provvedimento definitivo e consolidatasi la situazione conseguente (C. Conti, IIA n. 175/2017). Ne consegue il diritto alla riliquidazione a partire dalla data del congedo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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