Discarico dell’economo nonostante le lacune regolamentari sulla gestione del fondo economale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 188 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile può essere approvato e il discarico pronunciato quando le spese, pur sostenute in un contesto di gravi lacune della regolamentazione interna sulla gestione dei servizi economali, siano esigue, adeguatamente rendicontate e riconducibili ai presupposti dell’urgenza o del necessario pagamento per contanti. L’assenza della sottoscrizione manuale del registro da parte dell’economo non integra causa di improcedibilità, ove il conto sia stato redatto e chiuso tramite il sistema gestionale secondo le modalità previste dall’amministrazione. Il difetto di un formale provvedimento di parificazione è superato dalla prassi amministrativa che vi supplisca in via sostanziale.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile, economo di un ateneo, per l’esercizio 2018 e relativo alla gestione del fondo economale di un polo universitario. Il magistrato istruttore, con relazione n. 601/2024, ha segnalato il difetto di sottoscrizione del conto da parte dell’agente, la mancanza di un provvedimento di parificazione e alcune criticità nella gestione, tra cui il superamento del limite dello stanziamento per effetto del meccanismo di reintegro in corso di esercizio.
Pur ritenendo sostanzialmente regolare la gestione, il magistrato istruttore ha rimesso il conto al Collegio per la valutazione dei profili di inammissibilità e improcedibilità. L’agente contabile ha chiesto in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, il discarico; il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di estinzione fondata sull’art. 150, comma 1, del codice della giustizia contabile. La resa del conto risulta effettuata tramite SIRECO solo il 19 novembre 2019, mentre la diversa data invocata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il perfezionamento del deposito. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale non è decorso.
Supera poi ogni perplessità sulla improcedibilità del conto. Quanto alla sottoscrizione, il registro è estratto dal sistema gestionale e risulta sottoscritto dal responsabile del procedimento, redatto e chiuso entro il 31 dicembre 2018 secondo modalità che non prevedono la firma manuale degli economi; l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato.
Anche la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è ostativa, supplendo in via sostanziale una prassi amministrativa. Nella medesima tipologia di gestione è stato acquisito un decreto dirigenziale che attesta l’assenza di errori nei dati, le verifiche di corrispondenza con le scritture contabili e l’esito positivo della parificazione dei conti 2018.
Nel merito, il conto è regolare e va pronunciato il discarico. Nonostante le gravi lacune regolamentari sulla gestione dei servizi economali, la natura e la tipologia delle spese, adeguatamente rendicontate, e la loro esiguità non consentono di dubitare della ricorrenza dei presupposti dell’urgenza o del necessario pagamento per contanti. In assenza di statuizione di condanna, non si provvede sulle spese di giudizio.
Il Collegio rigetta infine l’istanza di oscuramento ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili né questioni incidenti sui diritti personalissimi.
Nota della Redazione
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