Sottoscrizione aumento capitale da socio pubblico esclusa da controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 33 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 non si estende agli atti con cui una amministrazione pubblica già socia deliberi la sottoscrizione di un aumento di capitale della società partecipata. L’ambito oggettivo della funzione di controllo è limitato ai soli momenti in cui l’ente entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Le operazioni societarie straordinarie compiute in veste di socio, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione e la fusione, restano estranee a tale scrutinio, non traducendosi in una nuova assunzione della qualità di socio. Ne deriva la declaratoria di non luogo a provvedere sull’atto deliberativo trasmesso.

Il Fatto

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione di Giunta n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui ha approvato la proposta di sottoscrizione dell’aumento scindibile del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata Mercato Agricolo Alimentare Bari.

L’ente camerale figura tra i soci fondatori della società e ne detiene una quota dell’89,65% del capitale. L’aumento deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, da € 35.581.587,00 a € 37.100.000,00, è finalizzato al completamento di interventi strutturali, alla copertura della quota di cofinanziamento del progetto ammesso ai fondi del P.N.R.R. e all’allestimento di un laboratorio chimico-microbiologico. La Giunta camerale ha opzionato una quota proporzionale alla partecipazione detenuta, pari a € 1.368.615,00. Il quesito concerne la riconducibilità di tale deliberazione all’ambito del controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione dell’art. 5 T.U.S.P., nel testo novellato dalla legge n. 118/2022, che assoggetta al controllo della Corte dei conti l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Il comma 3 richiama i parametri dei commi 1 e 2 e impone la verifica di conformità agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG, che ha qualificato la funzione come peculiare attività di controllo, distinta dalla tradizionale funzione consultiva, collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario.

Dirimente è però la successiva deliberazione n. 19/2022/QMIG, che ha delimitato l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. L’assunzione di tale qualità segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli esclusi. La procedura di valutazione preliminare non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente approva nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione.

Nel caso esaminato la sottoscrizione dell’aumento scindibile non comporta l’acquisto della posizione di socio, poiché la Camera di commercio risulta già socia della società consortile, detenendo una quota pari all’89,65% del capitale sociale. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere sulla deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2024, disponendo la trasmissione del provvedimento all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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