Controllo spese elettorali: conformità dei rendiconti e regolarità documentale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 28 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse, secondo il limite espressamente fissato dall’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della l. n. 96/2012. Il controllo non investe il merito delle scelte di campagna, ma la loro riconducibilità alle tipologie dell’art. 11 della l. n. 515/1993 e la loro idonea documentazione. Il rendiconto negativo, assistito da dichiarazione sostitutiva penalmente rilevante resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, si sottrae ad autonoma contestazione ove non emergano elementi che ne smentiscano il contenuto. La verifica dei finanziamenti provenienti da società deve estendersi al rispetto dell’art. 7 della l. n. 195/1974, che li subordina alla delibera dell’organo sociale competente e alla loro iscrizione in bilancio.

Il Fatto

La vicenda riguarda le elezioni amministrative tenutesi il 14 e 15 maggio 2023 nel Comune di Brindisi, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e perciò soggetto al controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali. Il Consiglio comunale si era insediato l’11 luglio 2023.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito con decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha esaminato i rendiconti delle quattordici formazioni politiche partecipanti. Nove di esse hanno presentato rendiconto negativo; le altre hanno indicato spese, in alcuni casi di importo rilevante, con il ricorso al calcolo forfettario del 30 per cento previsto dall’art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993. Per una lista i finanziamenti provenivano da società, circostanza che ha imposto una verifica ulteriore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo applicabile: la l. n. 515/1993, l’art. 13, commi 6 e 7, della l. n. 96/2012, che estende agli enti con più di 30.000 abitanti il controllo di conformità, e i criteri fissati dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG. Il perimetro del giudizio è però delimitato dalla legge: ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, si accerta soltanto che le spese siano conformi alla legge e che la documentazione prodotta sia regolare.

L’istruttoria si è svolta anzitutto sui rendiconti positivi. Il Collegio ha esaminato la riconduzione delle voci alle categorie dell’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 e l’applicazione del calcolo forfettario del 30 per cento per le spese di sede, viaggio, telefoniche, postali e oneri passivi, verificando la corrispondenza tra la percentuale liquidata e l’ammontare delle spese ammissibili e documentate.

La verifica non si è esaurita nella sola esposizione contabile. Un passaggio specifico riguarda una lista le cui spese erano state finanziate da società: con nota istruttoria, inoltrata anche alla Presidenza del Consiglio comunale, il Collegio ha chiesto di documentare la regolarità dei finanziamenti. La risposta, corredata degli allegati richiesti, ha consentito di riscontrare il rispetto del divieto e delle condizioni dell’art. 7 della l. n. 195/1974.

Quanto alle nove liste con dichiarazione negativa, resa con le forme sostitutive del d.P.R. n. 445/2000 e perciò assistita da responsabilità penalmente rilevante, il Collegio ha considerato sufficiente tale attestazione, in assenza di elementi idonei a contraddirla. La circostanza che non siano emerse irregolarità ha quindi condotto all’accertamento della conformità a legge delle spese e della regolarità della documentazione. Da qui l’esito unico per tutte le formazioni: accertamento positivo e trasmissione, a cura della Segreteria, della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.

Il Collegio ha infine accertato che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012, ipotesi subordinata al mancato deposito dei consuntivi, circostanza non verificatasi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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