Controllo Corte dei conti su rendiconti elettorali: spese conformi e documentazione regolare (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 27 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle consultazioni comunali e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Il controllo è circoscritto, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della l. n. 96/2012, alla verifica di conformità e regolarità documentale, senza sindacato sull’opportunità della spesa. Le spese relative alla campagna elettorale si distinguono per tipologia secondo l’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993, mentre le voci forfettarie sono calcolate nella misura fissa del 30 per cento delle spese ammissibili e documentate. L’accertamento positivo si fonda sull’istruttoria svolta e sulla completezza della documentazione allegata.

Il Fatto

La deliberazione riguarda i rendiconti delle spese elettorali presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 nel Comune di Altamura, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e pertanto soggetto al controllo del Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Il Consiglio comunale si è insediato il 31 luglio 2023. Sono pervenuti i consuntivi di diciannove liste. Nove hanno presentato rendiconto negativo, attestando di non aver sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. Le restanti hanno indicato spese di varia entità. Il Collegio ha avviato l’istruttoria, richiedendo integrazioni documentali e chiarimenti sulle fonti di finanziamento, in particolare sulla dicitura “autofinanziamento”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama innanzitutto il quadro normativo di riferimento. La l. n. 515/1993 disciplina le campagne elettorali e, all’art. 11, individua le tipologie di spesa, prevedendo al comma 2 il calcolo forfettario di talune voci nella misura fissa del 30 per cento. L’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012 estende tali disposizioni alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e attribuisce al Collegio il controllo delle spese nelle consultazioni comunali oltre i 30.000 abitanti.

Il thema decidendum è circoscritto. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, il controllo è limitato alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Non è previsto alcun sindacato sull’opportunità o sulla convenienza delle scelte di spesa.

L’istruttoria ha assunto rilievo centrale. Il Collegio ha richiesto, con note inviate a mezzo pec, l’allegazione di fatture e ricevute, chiarimenti sulle fonti di finanziamento e copia dei documenti di identità dei delegati. Le risposte hanno consentito di ricostruire la tipologia delle spese e la loro riconducibilità alle categorie dell’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993.

All’esito, le spese sostenute dalle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni sono risultate conformi a legge e la documentazione prodotta a prova di dette spese è risultata regolare. Il Collegio accerta pertanto la conformità e la regolarità, con le precisazioni contenute nell’allegato referto, e dispone la trasmissione della deliberazione e dell’allegato al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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