Controllo sulla gestione finanziaria IVASS per l’esercizio 2022 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 22 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici vigilati, esercitato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 259 del 1958 e dell’art. 4 della legge n. 576 del 1982, si conclude con un referto al Parlamento sul risultato della gestione, non con una pronuncia di approvazione o di diniego del conto consuntivo. L’Ivass, ente di diritto pubblico non sottoposto a direttive di altri soggetti e non rientrante fra le amministrazioni rilevate ai fini del conto economico consolidato dello Stato, resta assoggettato al controllo già esercitato sulla soppressa Isvap. Il giudizio di regolarità e di economicità della gestione si fonda sulla lettura congiunta del rendiconto finanziario, del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare riguardo alla sostenibilità dell’equilibrio corrente, alla composizione dei residui e alla congruità degli accantonamenti.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il conto consuntivo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni relativo all’esercizio 2022 e la relazione del Presidente, trasmessi in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958. L’Istituto succede dal 1° gennaio 2013 nelle funzioni della soppressa Isvap, in forza dell’art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012.
Il controllo non riguarda la legittimità di singoli atti, ma il risultato complessivo della gestione finanziaria. La Sezione riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo e comunica, insieme alla relazione, il conto consuntivo corredato dalla relazione del Presidente.
La Motivazione della Corte
Il referto ricostruisce anzitutto il perimetro dell’ente e le sue fonti di finanziamento. L’Ivass si sostiene principalmente tramite i contributi di vigilanza a carico delle imprese assicuratrici e degli intermediari, determinati da atti governativi in corrispondenza con le spese sostenute. Dal 2016 il versamento è disciplinato dal decreto legislativo n. 74 del 2015, con scadenze semestrali, e l’Istituto è assoggettato alla normativa della tesoreria unica, con conto infruttifero acceso presso la Banca d’Italia.
Sul piano finanziario, l’esercizio 2022 chiude con un disavanzo di competenza di circa 5,1 milioni, a fronte di un avanzo di circa 1,1 milioni nel 2021. Le entrate correnti diminuiscono del 6,39 per cento, per il calo delle entrate contributive (-3,9 per cento), mentre le uscite correnti crescono del 9,66 per cento. La Corte collega la flessione delle entrate alla rideterminazione delle misure contributive operata con decreto del Mef del 6 settembre 2022, che ha ridotto l’aliquota a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia. Sul versante delle spese, gli incrementi più significativi riguardano il personale (+9,16 per cento) e l’acquisizione di beni e servizi (+15,73 per cento).
Il conto economico evidenzia un margine operativo lordo negativo per 1,75 milioni e una perdita di esercizio di 7,53 milioni, rispetto all’utile di 1,6 milioni del 2021. Il patrimonio netto scende da 26,6 a 19 milioni. Il risultato risente della minore contribuzione e dell’incremento degli accantonamenti ad altri fondi, cresciuti di oltre il 190 per cento.
La Corte esamina poi la gestione dei residui e la situazione amministrativa. L’avanzo di amministrazione passa da 46,9 a 42,4 milioni, con una parte vincolata di 37 milioni. Il Fondo svalutazione crediti, pari a circa 2,04 milioni, è alimentato dai pregressi omessi versamenti contributivi degli intermediari, con una percentuale di mancato pagamento del 3,69 per cento nel 2022. La consistenza di cassa resta solida, attestandosi a 52,7 milioni, con debiti a breve pienamente coperti dalle disponibilità di tesoreria.
Quanto alla gestione del contenzioso, l’Istituto ha classificato i rischi secondo l’Oic n. 31. Alla data del 31 dicembre 2022 non risultano cause risarcitorie con rischio probabile e, pertanto, non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo giudizi pendenti; per le cause con rischio possibile il risarcimento stimato è di circa 3,99 milioni. La Corte dà conto infine della perdurante inattuazione del quadro regolamentare relativo all’Organismo per la tenuta del registro intermediari e all’arbitro assicurativo.
Nota della Redazione
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