Rito abbreviato in appello contabile con pagamento del 70% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 122 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. è un rito speciale, con funzione deflattiva e a garanzia dell’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’erario. Esso consente anche al soggetto nei cui confronti sia già stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere alla competente sezione d’appello la definizione del procedimento mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione. Il rito presuppone il parere favorevole del pubblico ministero contabile. Il pagamento tempestivo e integrale della somma determinata dal Collegio e delle spese di giudizio determina la definizione del giudizio d’appello. La definizione non richiede una nuova valutazione del merito della pretesa risarcitoria.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale ha condannato il dirigente medico appellante, a titolo di colpa grave, al pagamento di una somma pari al 40% del danno totale contestato, in favore della Regione, oltre agli emolumenti accessori e alle spese di giudizio. La vicenda trae origine dall’erogazione di una somma disposta da un’azienda ospedaliera, a seguito di transazione, in favore degli eredi di un paziente deceduto per complicanze sopraggiunte dopo un intervento di colecistectomia laparoscopica eseguito presso una struttura sanitaria.
Avverso la sentenza di condanna l’appellante ha proposto appello e, in via pregiudiziale, istanza di definizione agevolata del giudizio, chiedendo di definire il procedimento mediante il pagamento di una somma pari al 70% dell’importo imputato in citazione alla propria condotta. La Procura generale ha espresso parere positivo sull’istanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce la natura dell’art. 130 c.g.c., qualificandolo come rito speciale con funzione deflattiva e a garanzia dell’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La disposizione consente anche ai soggetti già condannati in primo grado di accedere alla definizione agevolata davanti alla sezione d’appello, previa acquisizione del parere favorevole del pubblico ministero.
Sussistono, nel caso esaminato, tutti i presupposti applicativi del rito. L’istante ha proposto istanza di rito abbreviato per la prima volta in appello. Il Collegio, con decreto n. 1/2024, ha accolto l’istanza determinando l’importo dovuto in misura pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione, come concordemente richiesto dalle parti, oltre alla somma per le spese di giudizio. La definizione è stata subordinata anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con termine di trenta giorni per il versamento.
La Corte verifica poi l’effettivo adempimento. L’istante ha tempestivamente e correttamente eseguito i versamenti: il difensore ha depositato gli avvisi e le ricevute di pagamento rilasciate dagli istituti bancari per l’importo dovuto in favore della Regione e per le spese in favore della Tesoreria, unitamente alle ricevute e all’attestazione di avvenuto pagamento provenienti dalla stessa Regione.
La documentazione allegata dimostra che l’istante ha dato tempestiva e corretta esecuzione agli incombenti imposti dal decreto. In camera di consiglio il difensore ha insistito per la definizione e il pubblico ministero ha rilevato la correttezza dei pagamenti, convenendo per l’estinzione del giudizio. La Sezione dichiara pertanto definito il giudizio d’appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 c.g.c., con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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