Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 11 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la qualificazione dell’agente rileva ai fini della stessa procedibilità. Il consegnatario di beni mobili gravato di mero debito di vigilanza è agente amministrativo e non agente contabile, sicché per lui non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale. Diversamente, il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. I beni in uso agli uffici e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento dell’unità restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il giudizio di conto instaurato su un conto privo dei requisiti minimi di individuazione dei beni in custodia va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, in relazione all’esercizio finanziario 2020, per i beni mobili ricevuti in consegna. Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni, ha rilevato che la gestione rendicontata atteneva a categorie eterogenee — beni immobili, infrastrutture, beni culturali, automezzi, partecipazioni e terreni — non riconducibili a una gestione di magazzino con debito di custodia. Ha quindi concluso che l’atto depositato non era qualificabile come conto giudiziale, richiamando precedenti contabili in materia.
Costituitosi in giudizio, l’agente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sostenendo di non essere agente contabile ma agente amministrativo con debito di vigilanza, e che i beni erano in uso agli uffici per le ordinarie attività, non custoditi in magazzino. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. La qualifica di consegnatario è tratteggiata dall’art. 1 del D.P.R. n. 254/2002, che la riferisce al funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione, secondo i precedenti richiamati (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale la mera elencazione non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996, e lo stesso agente ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto; l’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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