Inammissibile il parere sui diritti del personale dell’ufficio di piano (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 84 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è circoscritta alla sola materia di contabilità pubblica, sicché è oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che verta sull’accertamento di diritti soggettivi di natura patrimoniale attinenti al rapporto di lavoro. Il mero riflesso finanziario dell’attività dell’ente non amplia l’ambito oggettivo della funzione, che resta volta alla interpretazione generale e astratta di norme contabili e non alla soluzione di casi gestionali concreti. La richiesta è altresì inammissibile quando l’oggetto consista nell’interpretazione delle clausole dei CCNL, demandata all’ARAN, ovvero quando solleciti una scelta gestionale riservata alla discrezionalità dell’ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune pugliese ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere concernente il personale assunto dall’ente per conto dell’Ambito Territoriale Sociale, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Alcuni dipendenti dell’ufficio di piano, tramite legale, avevano rivendicato il diritto a ricevere la scheda di valutazione delle performance e il conseguente riconoscimento economico, oltre al diritto al salario accessorio.

Il Sindaco ha chiesto se tale personale abbia diritto a detti riconoscimenti ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali e, in caso di risposta positiva, se l’onere debba imputarsi esclusivamente al Fondo risorse decentrate del Comune o in quota parte a tutti i Comuni dell’Ambito. La questione è giunta alla Sezione in sede consultiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che riserva la facoltà di richiedere pareri “in materia di contabilità pubblica” alle Regioni, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. Il vaglio preliminare investe i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, come precisati dall’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e dalle successive deliberazioni, nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile: è sottoscritta dal Sindaco, organo politico e di vertice nonché rappresentante legale dell’ente. La trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, sia perché l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non preclude il rapporto diretto, sia perché in Puglia tale organo non risulta concretamente operante.

La richiesta non supera invece il vaglio dell’ammissibilità oggettiva. L’istanza verte su diritti soggettivi di natura patrimoniale attinenti al rapporto di lavoro, la cui tutela si fonda su propri statuti processuali e sostanziali rispetto ai quali non hanno rilevanza fonti ad essi estranee. Il tema è pertanto estraneo al perimetro della contabilità pubblica, come interpretato dalle precedenti deliberazioni della Sezione e delle altre Sezioni regionali.

La Corte ribadisce che il riflesso finanziario dell’attività dell’ente non legittima l’esercizio della funzione consultiva quando la richiesta si inserisca in processi gestionali e decisionali rispetto ai quali la Corte svolge, ai sensi dell’art. 100, comma 2, della Costituzione, una funzione di controllo esterno e neutrale. La nozione di contabilità pubblica resta così limitata alla normativa e agli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria, i bilanci, le entrate, la gestione delle spese e la rendicontazione.

Un secondo profilo di inammissibilità riguarda l’imputazione dell’onere. La costituzione e l’utilizzo del Fondo risorse decentrate sono disciplinati dagli artt. 79 e 80 del CCNL del 16/11/2022. La questione è incentrata sulle clausole contrattuali, le cui modalità applicative sono demandate alle competenze che la legge attribuisce all’ARAN, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo. Infine, il quesito non prospetta un dubbio interpretativo su un dato normativo, ma sollecita una specifica scelta gestionale riservata all’ente, con il rischio di immettere la Corte nei processi decisionali dell’amministrazione e di interferire con la soluzione di questioni spettanti ad altri organi giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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