Nessuna dipendenza da causa di servizio per stress e ipertensione del sottufficiale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 29 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate dei militari, il giudizio del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, recepito dall’amministrazione nei decreti denegativi, e le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sono condivisibili quando escludono la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate. La riconducibilità a causa di servizio presuppone l’accertamento di uno specifico fattore eziopatogenetico, anche solo concausale, ovvero di eventi psicotraumatizzanti eccedenti le ordinarie attribuzioni della qualifica. In difetto, il ricorso avverso il diniego della pensione privilegiata è infondato. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, ex sottufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio per riforma, ha impugnato i decreti con cui il Ministero della Difesa, conformandosi al parere del CVCS, ha negato la dipendenza da causa di servizio della cardiopatia ipertensiva e del disturbo da attacchi di panico, con conseguente diniego della pensione privilegiata.

A sostegno della domanda ha prodotto una consulenza di parte, sostenendo che il servizio svolto avrebbe generato cronicamente stress psichici, dai quali sarebbe scaturita la sindrome ansiosa e, per essa, la cardiopatia ipertensiva. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto, richiamando la natura vincolante del parere del CVCS.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, affidandola all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, chiedendo se le infermità fossero dipendenti o interdipendenti da causa di servizio e, in caso affermativo, la relativa classificazione. L’organo officiato ha concluso per l’insussistenza di qualsiasi correlazione tra le patologie denunciate e l’attività lavorativa.

La Corte ha ritenuto il parere del consulente pienamente condivisibile, perché esaustivo, immune da vizi logici, motivato sul piano documentale e medico-legale e coerente con gli atti. Il percorso argomentativo si fonda su un dato fattuale decisivo: il servizio del militare, protrattosi per circa trenta anni, è stato svolto quasi esclusivamente “a terra”, con periodi di imbarco inferiori ai tre anni e frazionati, e con mansioni di segretario espletate in ufficio.

Da ciò la Corte ha tratto l’assenza di situazioni stressogene acclarate e di eventi psicotraumatizzanti, non emergendo alcuna obiettiva eccedenza delle mansioni rispetto alle attribuzioni ordinariamente connesse alla qualifica, alla formazione culturale e professionale posseduta. Il consulente, pur ammettendo che lo stress possa superare la soglia del disagio soggettivo, ha escluso che nel caso concreto ricorressero i presupposti di un danno funzionale.

Quanto alla cardiopatia ipertensiva, la Corte ha respinto la tesi della derivazione consequenziale dallo stress per un duplice ordine di ragioni: l’insussistenza di eventi stressogeni continui e intensi e, soprattutto, la genesi prevalentemente familiare della patologia, favorita da uno stile di vita insano. Il consulente ha rilevato precedenti familiari di ipertensione, tabagismo ed eccesso ponderale del ricorrente.

Il consulente non si è pronunciato sulla classificazione delle infermità, non avendone ritenuto sussistente la dipendenza da causa di servizio. Il ricorso è stato quindi rigettato in quanto destituito di giuridico fondamento, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate equitativamente in € 400,00 in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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