Rimborso spese legali e clausola di invarianza finanziaria: limiti contabili al di fuori della giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 9 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è soggettivamente ammissibile quando proviene dal Sindaco di un ente locale, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Inammissibile è invece, sotto il profilo oggettivo, la questione relativa alla rimborsabilità delle spese legali in sé e per sé considerata, in quanto estranea alla materia della contabilità pubblica. Rientra invece in tale materia il quesito concernente la mancanza di previo impegno e l’assenza di un capitolo di bilancio per le spese legali in un comune in dissesto finanziario. Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) deve essere valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, senza alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Bolognano (PE), tramite il Consiglio delle autonomie locali dell’Abruzzo, ha chiesto alla Corte dei conti un parere sull’ammissibilità del rimborso di spese legali a favore di un ex amministratore, assolto con pronuncia di non doversi procedere, in un procedimento amministrativo-contabile relativo al dissesto finanziario dell’ente. Le spese non erano state previamente impegnate e mancava un capitolo in bilancio, in considerazione della situazione di dissesto e dell’attesa di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

La Motivazione della Corte

La Sezione regionale di controllo ha verificato preliminarmente i requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto il documento informatico, pur non recante sottoscrizione autografa, presentava la dizione “IL SINDACO” e la conformità all’originale digitale è stata confermata dal CAL.

Quanto al profilo oggettivo, la Corte ha richiamato la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, conformandosi alla quale ha ritenuto la rimborsabilità delle spese legali in sé estranea alla materia della contabilità pubblica, in quanto questione che riguarda la legittimità sostanziale del rimborso e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come confermato dalle Sezioni unite civili con sentenza n. 31137 del 2024.

Tuttavia, la Corte ha distinto la diversa questione concernente la mancanza di previo impegno e l’assenza di capitolo di bilancio, ritenuta rientrante nella materia contabile, in quanto riguarda il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria dell’ente pubblico a tutela degli equilibri di bilancio. Su tale aspetto è stata richiamata la deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG, secondo cui il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, senza alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.

Ciononostante, la richiesta è stata dichiarata oggettivamente inammissibile, poiché il quesito è stato formulato con riferimento a una fattispecie concreta e non astratta, mirando a orientare una specifica scelta gestionale dell’ente e a evitare un danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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