Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 373 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, con il pagamento di quanto dovuto e degli accessori di legge, e sia perciò venuto meno l’interesse ad agire. La definizione del giudizio che avvenga decidendo su una questione pregiudiziale — tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere — impone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., quando la decisione non richieda ulteriore istruttoria. Nel giudizio pensionistico non si fa luogo a spese della sentenza, attesa la gratuità del relativo processo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno per nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 69 del 1988, convertito dalla l. n. 153 del 1988, con condanna dell’INPS all’erogazione del beneficio e con vittoria delle spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, l’INPS ha comunicato di aver liquidato la prestazione previdenziale, riconoscendo quanto domandato, con gli arretrati decorrenti dal 26 aprile 2021 e con pagamento a valere sulla rata di marzo 2023, chiedendo quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. All’udienza la ricorrente ha aderito alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il collegio prende atto della concorde richiesta delle parti, fondata sul riconosciuto e integrale pagamento delle somme dovute dall’INPS. La Corte verifica che il soddisfacimento della pretesa sia completo, comprensivo degli accessori di legge, e ne trae la conseguenza sul piano dell’interesse ad agire.
Venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La lite è così definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.
Sul regolamento delle spese il giudice opera una qualificazione rilevante: poiché la definizione del giudizio avviene decidendo su una questione pregiudiziale, e tale deve ritenersi l’estinzione per cessazione della materia del contendere — sul punto richiama Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 — deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nulla è infine dovuto per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e dà mandato alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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