Pensione privilegiata e cessazione dal servizio dopo l’abrogazione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 148 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata presuppone, quale elemento costitutivo, la cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente riconducibile a infermità dipendente da causa di servizio. Per i dipendenti pubblici estranei ai comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico e vigili del fuoco, l’art. 6 d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha abrogato l’istituto a decorrere dal 6 dicembre 2011. La disciplina transitoria richiamata dalla norma non opera quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo tale data: il diritto non può sorgere in un assetto normativo che non lo prevede più. È irrilevante, a tal fine, il previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio conseguito ai fini dell’equo indennizzo, istituto di natura risarcitoria e autonomo rispetto al trattamento di quiescenza.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria con qualifica di tecnico specializzato di radiologia, subiva un infortunio durante un servizio notturno nell’agosto 2011. In dicembre presentava domanda di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio e di equo indennizzo. Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, accertava il nesso eziologico con il servizio e il diritto all’equo indennizzo.
Sull’esito di quel giudicato il ricorrente presentava all’INPS, nel 2016, domanda di pensione privilegiata, rigettata dall’Istituto in applicazione dell’art. 6 d.l. n. 201/2011. Reiterava l’istanza nel 2022 e nel 2025, senza esito, e proponeva ricorso alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione, con arretrati, interessi e rivalutazione, e l’ammissione di CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra equo indennizzo e pensione privilegiata. Il primo risarcisce il danno occorso in costanza di attività lavorativa e ha natura risarcitoria; la seconda appartiene agli emolumenti di natura previdenziale e segue una procedura autonoma, con una propria cadenza temporale. La medesima patologia può dar luogo a entrambi, ma la pendenza del procedimento per l’equo indennizzo non implica l’avvio di un analogo iter per il trattamento di privilegio, essendo necessaria una espressa manifestazione di volontà.
Il passaggio decisivo riguarda la disciplina transitoria. L’art. 6 d.l. n. 201/2011 fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, quelli per cui non è ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e quelli instaurabili d’ufficio per eventi anteriori. Per la Corte la norma di salvaguardia si riferisce, con evidenza letterale, ai procedimenti per la concessione della pensione di privilegio, non a tutti i procedimenti connessi a patologie dipendenti da causa di servizio.
Ciò che rileva è la data del collocamento a riposo. Il diritto alla pensione privilegiata sorge solo con la cessazione dal servizio, che deve essere intervenuta per inabilità assoluta e permanente; se la cessazione è successiva al 6 dicembre 2011, il diritto non può perfezionarsi. Il ricorrente era ancora in servizio attivo a quella data e ha continuato l’attività fino al pensionamento per sopraggiunti limiti di età: nessun diritto era sorto, né alcun termine era pendente per il suo esercizio.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile che fissa lo spartiacque applicativo della disciplina transitoria, nonché la giurisprudenza costituzionale. In particolare, la Corte cost. n. 37 del 2026 ha ritenuto legittimo l’art. 6, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 201/2011 nella parte in cui non estende la salvaguardia ai procedimenti per i quali il termine di proposizione della domanda non era ancora iniziato a decorrere: le ipotesi derogatorie presuppongono tutte la cessazione dal servizio prima dell’entrata in vigore del decreto-legge e si riferiscono a diritti acquisiti o acquisibili.
La Corte esclude, infine, l’operatività del principio di irretroattività invocato dal ricorrente, poiché manca, prima della data di entrata in vigore della norma abrogatrice, l’elemento generatore del diritto, individuato nella cessazione dal servizio. Il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese di lite, liquidate in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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