Responsabilità erariale esclusa per incarico di variante utile all’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 67 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, il danno all’Erario deve essere certo, effettivo ed attuale, non essendo sufficiente la mera illegittimità della condotta. La palese illegittimità della procedura di conferimento di un incarico professionale esterno, priva di impegno di spesa e formalizzata solo dopo l’esecuzione della prestazione, non integra di per sé il requisito del danno, ove l’incarico si sia rivelato utile per l’Amministrazione. Il giudice contabile deve pertanto accertare in concreto l’utilità della prestazione, escludendo la responsabilità quando la spesa abbia fornito all’ente elementi conoscitivi che ne hanno orientato le scelte gestionali.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, su segnalazione di un Comune, ha convenuto in giudizio un funzionario già responsabile del settore lavori pubblici. Gli si contesta di avere affidato, con una determinazione del novembre 2023, incarichi di progettazione in variante a tecnici esterni, liquidandone i compensi pur in assenza di un formale impegno di spesa e di deposito degli elaborati presso l’ente.
Secondo l’accusa, la variante era già stata redatta nel giugno 2023 e l’incarico sarebbe stato conferito solo per corrispondere il corrispettivo, in violazione delle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese di cui agli articoli 191 e seguenti del tuel, senza alcuna utilità. Si è chiesta la condanna al risarcimento di 27.296,60 euro, oltre interessi e spese, ravvisando il dolo, quantomeno eventuale.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per asserita non corrispondenza con l’invito a dedurre. L’art. 87 del codice della giustizia contabile richiede una corrispondenza tra i fatti di cui all’art. 86, comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito: non un’identità perfetta. La condotta contestata resta sostanzialmente la medesima — aver disposto la liquidazione dei compensi in assenza di utilità per l’ente — e il convenuto ha potuto esercitare compiutamente la propria difesa.
Nel merito, la domanda è infondata. La Corte ribadisce che presupposto della responsabilità erariale è un danno certo, effettivo ed attuale, richiamando Sezioni riunite n. 14/2011/QM. Nel caso concreto difetta proprio il predicato della certezza del danno.
Gli incarichi sono stati certamente affidati in modo illegittimo: la determina è successiva alla redazione della variante, manca un preventivo impegno di spesa e il progetto non è stato formalmente acquisito. Tuttavia, osserva il collegio, la palese illegittimità della procedura non implica che essa sia stata inutile e dunque dannosa.
Dagli atti emerge anzi il contrario. La variante, trasmessa all’Amministrazione nel giugno 2023, indicava un costo complessivo di 220.000 euro e prospettava alternative di esecuzione con relative tempistiche e costi. Sulla base di tale conoscenza i vertici dell’ente hanno deciso di posticipare di un anno i lavori. La stessa accusa colloca tale decisione subito dopo la trasmissione del progetto, che risulta così utilmente reso.
Il collegio valorizza anche la documentazione depositata dalla Procura, ancorché non firmata e di autore incerto, dalla quale risulta che l’affidamento e la liquidazione furono decisi in sede collegiale, con la partecipazione dei vertici dell’ente. Ma l’e-mail inviata dal convenuto ai tecnici, al Sindaco, agli assessori e ai funzionari è di per sé sufficiente a escludere che la condotta abbia arrecato un danno. Il convenuto è pertanto assolto dall’addebito, con spese di giudizio a carico del Comune, liquidate in favore della difesa.
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Nota della Redazione
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