Partecipazione pubblica a GAL societario soggetta a controllo contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 95 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi con cui una pubblica amministrazione aderisce a un Gruppo di Azione Locale costituito in forma societaria non ricadono nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 175/2016. Tale clausola di esonero ha portata eccezionale e presuppone un intervento diretto del legislatore che autorizzi o disciplini la specifica operazione societaria; la mera riferibilità dell’iniziativa a fonti euro-unitarie non integra la deroga. Ne consegue che l’atto di adesione resta assoggettato all’onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dall’art. 4, comma 6, T.U.S.P., e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P. Il parere è reso in senso parzialmente negativo quando l’amministrazione ometta ogni analisi prospettica su convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché sul rischio che i debiti della società ricadano sul bilancio dell’ente socio.
Il Fatto
La Provincia di Lecce ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la documentazione relativa alla propria adesione alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, denominata “BLU – Il GAL del Salento”, destinata a operare come Gruppo di Azione Locale nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
L’operazione si inserisce nel Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 e risponde all’avviso pubblico regionale per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 22 del 23.05.2024, ha approvato la partecipazione, lo schema di statuto e la sottoscrizione di una quota di capitale sociale, conferendo mandato al dirigente competente per gli atti propedeutici. L’ente ha quindi chiesto il parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione preliminare della competenza. L’atto sottoposto a scrutinio è adottato da un ente locale con sede in Puglia e consiste nell’acquisizione di una partecipazione in un organismo societario: la competenza spetta quindi alla Sezione regionale di controllo, secondo il riparto fissato dall’art. 5, comma 4, T.U.S.P.
Passando ai profili di ammissibilità, la Corte rileva che l’ente partecipante è una pubblica amministrazione in senso soggettivo e rientra tra i soggetti sottoposti al controllo. Quanto all’ammissibilità oggettiva, occorre accertare se l’adesione a un GAL ricada nella deroga dell’art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P., che esclude il controllo quando l’operazione avviene in conformità a espresse previsioni legislative. Richiamando l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, la Sezione nega che la deroga operi: la clausola ha portata eccezionale e non tollera interpretazione estensiva, poiché presuppone un intervento diretto del legislatore idoneo ad affievolire l’onere motivazionale.
L’atto di adesione è dunque soggetto a motivazione analitica e al controllo contabile. La Corte verifica il rispetto delle modalità dell’art. 7 T.U.S.P.: la deliberazione è stata adottata dal Consiglio provinciale, organo competente in base al comma 1. Sotto il profilo contenutistico, l’adesione appare conforme all’art. 4, commi 1 e 6, T.U.S.P., poiché lo scopo statutario del GAL e gli obiettivi programmatici risultano coerenti con le finalità istituzionali dell’ente, anche in ragione della vocazione costiera del territorio.
Il profilo decisivo riguarda invece la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. La deliberazione si limita a collegare la ricaduta positiva sull’economia locale al solo caso di ammissione al finanziamento regionale, quantificando l’impegno nella quota di capitale e in un’eventuale contribuzione annuale. Nessuna analisi prospettica risulta svolta. Il giudice contabile richiama le criticità dello statuto: la possibilità di finanziamenti dei soci, con rimborso postergato e restituzione in caso di fallimento, e la clausola che consente di superare il tetto alle contribuzioni annuali, fissato solo “di norma”.
L’assenza di un piano economico-finanziario non consente alla Sezione di esaminare le ragioni della scelta né la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere è pertanto reso in senso parzialmente negativo, con espresso richiamo alla necessità che l’atto deliberativo integri la motivazione carente.
Nota della Redazione
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