Giudizio di parifica: non parificabile il fondo TFS-TFR sottostimato (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 133 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, la posta contabile relativa al fondo accantonamento TFS-TFR non è parificabile quando risulti sottostimata rispetto al debito potenziale maturato alla data di chiusura dell’esercizio. Le somme maturate da ciascun dipendente, annualmente rivalutate, devono essere integralmente accantonate in uno specifico fondo ovvero riversate all’INPS, secondo i principi generali di contabilizzazione applicati dalle altre amministrazioni e lo standard contabile ITAS 15. Il mancato integrale accantonamento consente spese oltre il limite del naturale equilibrio, in contrasto con l’art. 81 Cost., e impone la rideterminazione del disavanzo di amministrazione.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, è chiamata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. Il procedimento si svolge con il contraddittorio dell’amministrazione regionale e della Procura erariale, a seguito dei deferimenti dei magistrati istruttori e delle memorie depositate dalle parti.

La Procura regionale ha concluso chiedendo di parificare il rendiconto, rimettendosi alla Sezione per l’opportunità di esprimere una riserva sulla determinazione dell’importo trasferito all’Agenzia per l’Ambiente e sottolineando l’esigenza di puntuali raccomandazioni. La Regione ha depositato memorie conclusionali a difesa delle proprie determinazioni contabili.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce preliminarmente la natura del giudizio di parificazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 101 del 2018 e n. 184 del 2022) che lo ascrive ai controlli di legittimità-regolarità sui bilanci consuntivi degli enti territoriali. L’accertamento dell’irregolarità dei dati contabili mette a disposizione dell’ente controllato dati corretti, funzionali al principio di continuità del bilancio.

Nel merito, la Corte rileva che la Regione ha introdotto nel rendiconto un fondo accantonamento TFS-TFR di 18.499.385 euro, in attuazione delle misure correttive già segnalate con la decisione n. 216/2024/PARI. Tuttavia, alla luce dei dati istruttori, il debito potenziale al 31 dicembre 2024 ammonta a 39.625.556 euro: il fondo risulta pertanto sottostimato per 21.126.171 euro.

La Corte esclude che siano sufficienti le misure programmate di progressivo incremento degli stanziamenti. Richiamando la natura retributiva differita dell’indennità di fine rapporto e lo standard contabile ITAS 15, afferma che le somme maturate devono essere integralmente accantonate o riversate all’INPS. Il mancato accantonamento di risorse disponibili contrasta con i principi costituzionali di equilibrio di bilancio.

Da qui la non parificabilità del fondo accantonamento TFS-TFR e della correlata posta patrimoniale, con conseguente rideterminazione del disavanzo della parte disponibile da 72.330.663,09 euro a 93.456.834,07 euro. La Corte parifica con riserva, inoltre, alcuni residui attivi e passivi per i quali sono necessari ulteriori approfondimenti.

Separata censura riguarda la determinazione dell’importo trasferito all’Agenzia regionale per l’ambiente. La Corte, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 1 del 2024 e l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, impone alla Giunta di adottare parametri idonei a individuare puntualmente le risorse destinate ai LEA. Infine, con riferimento all’utilizzo di risorse della cartolarizzazione da parte di una società partecipata, la Sezione ravvisa una gestione fuori bilancio in contrasto con l’art. 81 Cost. e con il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14 TUSP, imponendo adeguate coperture prudenziali negli esercizi successivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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