Controlli interni e qualità dei servizi negli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 106 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sugli equilibri finanziari degli enti locali è un controllo dinamico, funzionale al rispetto del principio di pareggio di bilancio e rivolto ad attivare misure correttive ove emergano profili di squilibrio. La Sezione di controllo, ove riscontri criticità strutturali e metodologiche nel sistema integrato dei controlli interni, esorta l’ente ad adottare azioni correttive, con particolare riguardo al monitoraggio dei residui attivi di particolare anzianità, alla capacità di riscossione e alla verifica dei rapporti con gli organismi partecipati. Il controllo sulla qualità dei servizi, per essere efficace, non può limitarsi alla rilevazione della customer satisfaction, ma richiede confronti sistematici di benchmarking. L’omessa considerazione di un profilo non integra valutazione positiva: la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti nei successivi cicli di controllo.
Il Fatto
La Sezione del controllo per la Sardegna ha esaminato i referti del sindaco del Comune di Sassari sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023, in continuità con le verifiche sulle annualità precedenti.
Dalle relazioni-questionario e dagli approfondimenti istruttori sono emerse criticità operative e metodologiche, in particolare sul controllo degli equilibri finanziari, sulla qualità dei servizi resi e sul controllo degli interventi finanziati con fondi PNRR.
La Motivazione della Corte
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è valutato complessivamente avviato: l’ente ha prodotto tutti i report e sanato le irregolarità, adottando una tecnica di campionamento “a scelta ragionata” per presidiare le aree a rischio, come gli affidamenti finanziati con il PNRR. La Sezione esorta a proseguire in tale selezione ragionata.
Anche il controllo di gestione risulta adeguato, con esiti che hanno inciso sull’attività in corso e, in un caso, determinato la riprogrammazione degli obiettivi. La Sezione invita però a perfezionare l’analisi degli scostamenti e la comparazione tra costi e risultati, richiamando l’art. 198-bis Tuel.
Il controllo strategico è in evoluzione: con il primo anno di applicazione del PIAO, si registra un’elevata percentuale di obiettivi strategici raggiunti. La Sezione rileva l’assenza di indicatori di outcome e richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 13/2023/FRG sul ruolo degli enti locali nella localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Sul controllo degli equilibri finanziari si registrano margini di miglioramento. Il risultato di amministrazione mostra un’evoluzione positiva, ma permane la consistenza dei residui attivi anteriori al 2019. La Sezione ricorda la sentenza Corte cost. n. 198/2012 e richiama la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG: il controllo è dinamico, collegato al principio del pareggio di bilancio e orientato all’adozione di misure correttive.
Il controllo sugli organismi partecipati è solo parzialmente avviato: dal questionario emergono carenze nelle reciproche posizioni contabili con una società partecipata, sanate mediante compensazione unilaterale. Il controllo sulla qualità dei servizi resta parziale: le rilevazioni non si estendono agli organismi partecipati e mancano confronti di benchmarking. Il Collegio, accertata l’attuazione solo parziale dei rilievi già formulati, esorta l’ente ad attivare tempestivamente le opportune azioni correttive.
Nota della Redazione
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