Responsabilità contabile e prova del danno da simulata malattia (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 85 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la pendenza del processo penale per gli stessi fatti non integra, di regola, causa di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c., essendo stata soppressa la pregiudizialità penale. Il danno erariale da indebita percezione della retribuzione durante il congedo straordinario per malattia può essere riconosciuto solo se è provato, secondo il criterio del più probabile che non, che l’infermità e la conseguente invalidità fossero del tutto o in parte inesistenti. In difetto di tale prova, la domanda va rigettata, anche quando la condotta del dipendente risulti biasimevole.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un agente di polizia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. Secondo l’attore, il dipendente aveva simulato lo stato di infermità per prolungare la permanenza in Sicilia, approfittando della posizione del futuro suocero, sanitario presso una struttura pubblica, e facendo apparire una distorsione al polso con applicazione di gesso.
Il danno era quantificato in euro 3.657,63, pari alla retribuzione corrisposta durante i giorni di asserita simulata malattia. Il convenuto ha contestato gli addebiti e, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del procedimento per pregiudizialità penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta anzitutto l’istanza di sospensione. Richiamando l’orientamento consolidato formatosi dopo la soppressione della pregiudizialità penale, e la Corte dei conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2023, osserva che la pendenza del processo penale per i medesimi fatti non costituisce causa di sospensione obbligatoria: non è possibile attribuire alla sentenza penale effetti di pregiudizialità tecnica che si riflettano sulla decisione contabile.
Nel merito, la Corte ritiene che il convenuto abbia effettivamente subito un trauma contusivo. È altresì indubbio che abbia reso dichiarazioni menzognere al medico dell’Ufficio sanitario provinciale, indicando tempo e luogo diversi del trauma, e che abbia ammesso di aver pensato di sfruttare la patologia per sbrigare faccende private. Anche il mancato acquisto del biglietto di ritorno concorre a dimostrare l’intento fraudolento e, quindi, il dolo.
Tuttavia, la domanda va rigettata per difetto di prova del danno. Non risulta dimostrato che la patologia e l’invalidità, pur verosimilmente meno gravi di quelle accusate, fossero completamente inesistenti e che il congedo straordinario sia stato quindi del tutto o in parte ingiustificato. L’unico esame strumentale, la radiografia, esclude fratture ma non rileva la distorsione. Il consulente del giudice penale non ha eseguito ecografia, risonanza magnetica né esame clinico, giustificando l’omissione con la presenza della stecca gessata, che invece avrebbe potuto essere rimossa.
L’esame clinico effettuato dal medico del centro fisioterapico riscontrò il persistere della distorsione. I medici dell’Ufficio sanitario provinciale, nelle visite di controllo, assegnarono ulteriori periodi di malattia fino alla guarigione diagnosticata il 4 settembre 2019. Gli elementi probatori non consentono dunque di affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che la patologia fosse assente o non invalidante. Il rigetto comporta la liquidazione delle spese di assistenza legale in favore del convenuto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., in complessivi euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
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Nota della Redazione
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