Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 55 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, qualora l’appellante non compaia all’udienza di discussione, il collegio dispone il rinvio della causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La regola opera in forza della sola mancata comparizione, senza necessità di istanza di parte, e comporta la conferma della sentenza impugnata. La disciplina processuale prevale sull’esame del merito dei motivi di gravame, restando assorbita ogni altra questione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva contestato in primo grado la legittimità del provvedimento di liquidazione della pensione, chiedendo la riliquidazione del trattamento mediante corretta attribuzione dell’indennità integrativa speciale in quota A, con decorrenza dalla cessazione dal servizio e arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia aveva dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione dell’INPS fondata sull’omessa presentazione dell’istanza amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., con compensazione delle spese. L’appellante ha sostenuto che l’Amministrazione aveva provveduto in via amministrativa con il provvedimento definitivo di concessione e determinazione della misura del trattamento, chiedendo l’accertamento dell’ammissibilità del ricorso di primo grado e la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rileva che la trattazione orale era stata fissata per l’udienza del 19 novembre 2025. In quella sede, constatata l’assenza dell’appellante, era stato disposto il rinvio della discussione, debitamente comunicato dalla Segreteria, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.
Pervenuto il giudizio alla nuova udienza, il Collegio constata nuovamente l’assenza della parte appellante. Il dato assume rilievo decisivo in ragione del chiaro tenore dell’art. 196 c.g.c., secondo cui «Se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio».
La norma configura dunque un meccanismo processuale a struttura bifasica: al primo rinvio officioso segue, in caso di ulteriore assenza, la declaratoria di improcedibilità. La Corte sottolinea che tale declaratoria opera anche d’ufficio, non essendo subordinata ad alcuna istanza della controparte né a un previo esame delle ragioni di gravame.
Ne deriva che ogni questione relativa all’ammissibilità del ricorso di primo grado, al dedotto avvenuto esperimento del procedimento amministrativo e all’eccezione di prescrizione parziale resta assorbita. L’impedimento non riguarda il merito della pretesa pensionistica, ma il difetto di una condizione di procedibilità dell’appello, insorta per fatti sopravvenuti alla proposizione del gravame.
La Sezione dichiara pertanto l’appello improcedibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, confermando altresì la compensazione delle spese già disposta dal giudice di primo grado.
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Nota della Redazione
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