Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale e obbligo di superamento criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 107 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco trasmette alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 148 TUEL, integra il quadro informativo necessario per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie dell’Ente locale. Il controllo della Sezione non si esaurisce nella verifica formale dell’adempimento, ma accerta l’adeguatezza funzionale ed effettiva del sistema integrato dei controlli interni, per ciascuna delle tipologie previste dal capo III del TUEL. L’accertamento di una parziale adeguatezza del sistema impone all’Ente di intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità rilevate, con comunicazione delle misure adottate. Il referto costituisce, inoltre, strumento di raccordo con il controllo sui bilanci di cui all’art. 1, commi 166 e ss., legge n. 266/2005.

Il Fatto

Il Comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui referti all’esame collegiale.

La Sezione esamina ciascuna tipologia di controllo interno, alla luce del quadro normativo del d.l. n. 174/2012 e delle indicazioni della Sezione delle autonomie, anche in relazione all’emergenza da COVID-19 e agli obblighi connessi al PNRR.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione del referto. Esso non è un mero adempimento, ma concorre a completare il controllo sui bilanci e a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. Il riferimento è alle linee guida della Sezione delle autonomie e alla deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, richiamata per il rapporto tra controlli interni e salvaguardia della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, il funzionamento è ritenuto complessivamente adeguato, pur rilevandosi l’opportunità di sottoporre a verifiche più stringenti i settori già critici, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione.

Con riguardo al controllo di gestione, anch’esso adeguato, la Sezione rileva che l’Ente non ha trasmesso il referto ex art. 198-bis TUEL per il 2021 e che i report non sono tempestivi; invita pertanto a correggere la trasmissione e a rendere il controllo capace di influenzare la riprogrammazione degli obiettivi.

Sul controllo strategico, la Sezione invita l’Ente ad adottare i documenti contabili nel rispetto delle tempistiche e a mantenere l’integrazione con il controllo di gestione. Sul controllo sugli equilibri finanziari non si rilevano criticità. Il controllo sugli organismi partecipati risulta ben strutturato, con profili di miglioramento. Il controllo sulla qualità dei servizi richiede il coinvolgimento degli stakeholder e il benchmarking.

Nelle appendici, la Sezione esamina il lavoro agile, il PNRR e il PIAO, invitando l’Ente ad assicurare idonei sistemi di misurazione della performance e verifiche periodiche sugli atti gestionali connessi al PNRR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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