Controlli interni degli enti locali e verifica ex art. 148 TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 52 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 148 TUEL, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano annualmente il funzionamento dei controlli interni degli enti locali per il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il controllo non si esaurisce nell’esame dei soli dati finanziari, ma investe l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni nel suo complesso. All’esito dell’istruttoria la Sezione non adotta misure sanzionatorie, ma formula segnalazioni degli elementi di criticità agli organi dell’ente per i profili di rispettiva competenza. Resta ferma la possibilità, prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL, che le sezioni giurisdizionali irroghino la sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i referti trasmessi dal Sindaco del Comune di Acireale (CT) sul funzionamento del sistema dei controlli interni, relativi agli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie.

Dall’istruttoria, condotta sulla base del questionario e della documentazione allegata, sono emersi profili di criticità in più ambiti: regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati, qualità dei servizi, gestione dell’emergenza sanitaria, lavoro agile e attuazione del PNRR. La Sezione ha quindi sottoposto gli esiti al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148 TUEL, che affida alle Sezioni regionali il controllo annuale sul funzionamento dei controlli interni. Richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, il Collegio ribadisce che la finalità della verifica è accertare l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi e l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili, estendendo lo sguardo agli organismi partecipati.

Sul piano del sistema nel suo complesso, la Corte rileva che il regolamento dei controlli interni risulta pubblicato sul sito istituzionale ma non approvato con delibera consiliare. Il rapporto tra report programmati e report prodotti appare solo parzialmente soddisfacente.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama l’art. 147-bis TUEL e osserva che l’ente ha dichiarato di utilizzare l’estrazione causale semplice; nel 2020 sono state rinvenute 28 irregolarità, di cui 25 sanate, mentre per il 2021 su 124 atti esaminati è stata rilevata e sanata una sola irregolarità.

Sul controllo di gestione emerge che i report periodici sono tempestivi in meno del 50% dei casi e che il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso, determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Sul controllo strategico la Corte rileva che l’ente non utilizza la contabilità analitica per orientare l’allocazione delle risorse, non effettua verifiche preventive sull’attuazione delle scelte e non ha elaborato indicatori specifici.

Il controllo sugli organismi partecipati e quello sulla qualità dei servizi sono giudicati non adeguati: il primo per gli indirizzi strategici non definiti per il 2021 e il monitoraggio incompleto; il secondo per l’assenza di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholders e per il mancato innalzamento degli standard.

Quanto al PNRR, la Sezione segnala che l’organo politico non ha emanato direttive specifiche, che il sistema informativo non implementa integralmente i dati di avanzamento e che non sono state adottate procedure di controllo sui rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse.

All’esito, la Corte delibera di segnalare le lacune e le disfunzioni al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, disponendo la comunicazione della deliberazione e la pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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