Controllo sugli incarichi di collaborazione del Comune e superamento dei rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 43 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo di cui all’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, gli atti di spesa per incarichi di collaborazione sono valutati in chiave collaborativa, verificandone efficacia, efficienza ed economicità insieme alla conformità a legge. L’ente controllato può superare i rilievi istruttori dimostrando di aver esperito la preventiva verifica di impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Il riscontro su richiesta della Sezione, con documentazione a supporto, consente di accertare la conformità dell’incarico alla legge e alle linee applicative della Sezione. La tardiva pubblicazione dei dati di trasparenza, per mera dimenticanza, non inficia di per sé la legittimità dell’atto una volta sanata.
Il Fatto
Il Comune di Montelepre, capofila di un’aggregazione con altri due enti, veniva autorizzato a selezionare e contrattualizzare un esperto tecnico di profilo senior, con esperienza superiore a sette anni, nell’ambito dell’art. 31-bis, comma 7, d.l. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021. Con determinazione del responsabile di settore l’incarico veniva conferito a un professionista.
L’atto di spesa, di importo superiore alla soglia di legge, veniva trasmesso alla Sezione regionale di controllo per gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005. All’esito dell’istruttoria, con deliberazione n. 353/2023/PRSP, la Sezione approvava la relazione del magistrato istruttore e formulava rilievi sull’incarico, chiedendo all’ente documentazione e controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo: una verifica successiva e collaborativa sulla gestione, volta ad accertare l’idoneità dell’attività amministrativa a raggiungere i risultati programmati. Il sindacato non si limita alla stretta legalità, ma investe la regolarità dell’atto ed è strumentale a processi di autocorrezione da parte dell’ente controllato. In materia di incarichi esterni, la linea interpretativa è restrittiva: le amministrazioni devono svolgere le proprie funzioni con il personale interno, salvo eccezionali deroghe di legge.
Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 7, commi da 5-bis a 6, d.lgs. n. 165/2001, che subordina il conferimento degli incarichi alla coerenza dell’oggetto con le competenze dell’ente, all’accertamento preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, alla temporaneità e alta qualificazione della prestazione, alla predeterminazione di durata, oggetto e compenso e al ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate.
La Sezione richiama poi l’art. 15 d.lgs. n. 33/2013, che impone la pubblicazione degli estremi dell’incarico, del curriculum, dei dati relativi ad altri incarichi e dei compensi, quale condizione per l’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei corrispettivi, con responsabilità del dirigente in caso di omessa pubblicazione. Vengono inoltre richiamate le linee applicative approvate dalla Sezione con deliberazione n. 71/2023/INPR.
Sul caso concreto, l’ente ha dimostrato di aver esperito, prima della procedura selettiva, un avviso di interpello interno riscontrato con esito negativo da tutti i responsabili dei Comuni aggregati, accertando così l’impossibilità di impiegare risorse interne. Ha inoltre prodotto il curriculum del professionista, i verbali della commissione giudicatrice e la documentazione sulla pubblicazione, già coerente con le finalità della norma e con i limiti temporali e di compenso.
Quanto agli obblighi di trasparenza, parzialmente inadempiuti, l’ente ha rappresentato che la mancata pubblicazione del curriculum e dell’autocertificazione è dovuta a mera dimenticanza, assicurando il successivo adempimento. La Sezione, pertanto, accerta il superamento dei rilievi e la conformità, allo stato degli atti, dell’incarico, richiedendo all’ente la costante osservanza delle disposizioni in materia.
Nota della Redazione
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