Ottemperanza al giudicato pensionistico e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 300 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice contabile, l’accertata inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato pensionistico ne impone la condanna all’adozione degli atti necessari, con assegnazione di un termine per l’adempimento. Alla scadenza di tale termine, ove perduri l’inadempienza, opera la nomina del commissario ad acta, che il giudice può disporre sin d’ora, individuandolo nel dirigente del competente Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato. L’esecuzione del giudicato prevale sulla ripartizione interna delle competenze amministrative: l’inerzia dell’ordinatore primario di spesa non esonera l’ente previdenziale, destinatario del dictum, dall’obbligo di provvedere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, ha ottenuto da questa Sezione una pronuncia che accoglieva la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La decisione è stata confermata in sede di appello.

Non essendo stata data esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti dell’INPS e della struttura sanitaria datrice di lavoro. L’INPS si è costituito contestando la propria legittimazione passiva, deducendo la carenza di documentazione e chiedendo il rigetto della domanda; la struttura sanitaria è rimasta contumace. La causa è stata discussa con trattazione orale e decisa con deposito contestuale.

La Motivazione della Corte

La pretesa attorea attiene all’asserita inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente. Il thema decidendum riguarda, dunque, l’esecuzione di una pronuncia già confermata in appello.

L’INPS ha dedotto di non poter procedere alla rideterminazione della pensione, assumendo la propria qualità di ordinatore secondario di spesa, in difetto della collaborazione della struttura sanitaria già datrice di lavoro del ricorrente, qualificata come ordinatore primario e rimasta contumace.

La Corte non accoglie tale prospettazione difensiva quale causa di esonero. La domanda proposta in questa sede è accolta e si ordina al resistente di adottare gli atti necessari ad assicurare l’esecuzione del giudicato. All’amministrazione è concesso il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione; entro il medesimo termine i provvedimenti adottati vanno notificati alla parte interessata.

Per assicurare l’esecuzione del dictum giudiziale, la Corte nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del competente Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda direttamente o delegando altro funzionario in via sostitutiva. Le funzioni commissariali decorrono solo nell’ipotesi di persistente inadempienza dell’amministrazione, decorso il termine di sessanta giorni; l’amministrazione è tenuta a comunicare al commissario l’adozione o meno dei provvedimenti nel termine assegnatole. Il commissario deve ultimare il mandato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dallo spirare del precedente.

La Corte dispone infine la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ravvisando giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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