Colpa grave del segretario comunale esclusa per errore scusabile su pareri legali (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 16 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il segretario comunale non risponde a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente all’annullamento di delibere alle quali abbia apposto il parere di regolarità tecnica, quando l’illegittimità non fosse ex ante riconoscibile con la diligenza esigibile dalla sua figura professionale. L’errore di diritto è scusabile se la disciplina applicabile è costruita con rinvii criptici e deroghe plurime, tali da rendere incerta l’interpretazione anche per un tecnico non munito di laurea in giurisprudenza, e se l’ente ha ricevuto reiterate e convergenti rassicurazioni da più avvocati sull’opzione adottata. Le spese di lite rifuse a controparte vittoriosa sono causalmente riconducibili anche alla condotta di chi ha dato causa al processo; quelle sostenute dall’ente per la propria difesa, invece, restano estranee al suo addebito.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio gli amministratori comunali e il segretario comunale per il risarcimento di un danno quantificato in euro 29.000,00, di cui euro 5.000,00 a carico della convenuta. Il pregiudizio sarebbe derivato dalla soccombenza dell’ente nei giudizi avanti al giudice amministrativo e al giudice civile, originati da due delibere di Giunta con cui il Comune aveva accettato la proposta di acquisto di un terreno da parte di soggetti che lo occupavano e aveva respinto l’istanza di autotutela dei proprietari limitrofi.
Le delibere sono state annullate per violazione della disciplina provinciale sulle alienazioni immobiliari; anche il successivo atto di compravendita e la transazione sono stati travolti. Alla convenuta la Procura ha contestato di aver apposto il parere di regolarità tecnica, ipotizzando la colpa grave per non aver rilevato l’evidente illegittimità delle scelte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di prescrizione, respingendola. Il termine non decorre dalla data delle delibere, ma dal momento in cui il danno si è materializzato con la liquidazione della spesa. I mandati compresi nel quinquennio anteriore al primo atto interruttivo non risultano prescritti; il danno residuo, pari a euro 22.281,32, resta superiore alla quota contestata.
Sul nesso causale la Corte opera una distinzione netta. Le spese che il Comune ha sostenuto per la propria difesa in giudizio non sono addebitabili alla convenuta: esse sono state determinate dalla scelta dell’ente di resistere e di conferire mandato a un avvocato del libero Foro, decisioni rispetto alle quali la condotta censurata è causalmente inefficiente. Diverso è il discorso per le spese rifuse alla controparte vittoriosa, che il Comune avrebbe dovuto rifondere comunque; rispetto a queste rileva la condotta di chi, con il proprio comportamento, ha dato causa al processo. Sul punto è richiamato il principio di causalità nella individuazione del soccombente, con i precedenti Cass., Sez. II civ., n. 7292 del 2018 e Cass., Sez. VI civ., n. 373 del 2015.
Sul merito dell’addebito il Collegio chiarisce che l’errore di diritto è imputabile a colpa grave solo se riconoscibile con la diligenza media. La disciplina provinciale sulle alienazioni immobiliari, costruita su deroghe e rinvii a contrario tra le lettere b), b-bis), b-ter) ed e) del comma 2 dell’art. 21, presenta difficoltà interpretative che lo stesso giudice amministrativo ha riconosciuto definendo “deplorevole” la tecnica dei rinvii criptici. Tali incertezze escludono che l’illegittimità fosse palesemente evidente alla convenuta, non munita di laurea in giurisprudenza.
Assume rilievo decisivo il contesto in cui il segretario ha operato: più pareri legali convergenti, resi da professionisti contrattualmente legittimati e da uno studio che aveva già conseguito l’esito vittorioso nel pregresso contenzioso civile. La valutazione prognostica ex ante non consente di rimproverare alla convenuta di non averli giudicati “all’evidenza inconsistenti”, poiché essi prospettavano un pericolo di contenzioso sul possesso successivo al giudicato, non coperto dalle precedenti pronunce.
Pertanto la Corte assolve la convenuta per mancanza del requisito della gravità della colpa, liquidando a suo favore le spese di difesa a carico del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.