Adesione obbligatoria del Comune alla società mista per il servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 71 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un Comune alla costituzione di una società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato rientra nell’eccezione dell’art. 5, comma 1, TUSP, che esonera l’atto deliberativo dall’obbligo di motivazione analitica quando la costituzione o l’acquisto avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale comporta per il singolo ente locale l’obbligo di adesione all’ente di governo dell’ambito, cui spetta in via esclusiva la scelta della forma di gestione e l’affidamento del servizio. Ne consegue che il parere della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP si limita alla verifica di completezza e adeguatezza della motivazione, anche per relationem, senza estendersi al merito delle scelte di sostenibilità finanziaria e convenienza economica.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Commissario ad acta con la quale ha aderito alla costituenda società a capitale misto per la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito di Messina, approvando lo statuto, lo schema di patti parasociali e il regolamento per il controllo pubblico congiunto.

Il Consiglio comunale non aveva approvato i medesimi atti, proponendo istanza di gestione autonoma del servizio, non accolta dall’ente di governo dell’ambito. Non essendo stata effettuata l’affidamento da parte dell’ATI nel termine di legge, il Presidente della Regione aveva nominato un Commissario in via sostitutiva, il quale, con propri atti, aveva individuato la forma di gestione nella società mista e approvato gli schemi societari. Il Commissario ad acta comunale ha quindi aderito alla società, assumendo la quota di capitale di competenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente i presupposti soggettivi e oggettivi del proprio intervento. L’atto rientra nel campo di applicazione del TUSP e, trattandosi di atto di ente locale, radica la competenza della Sezione regionale di controllo per la costituzione di una società mista, disciplinata dall’art. 17 TUSP. Risultano rispettati i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, poiché la società ha a oggetto un servizio rientrante nelle finalità istituzionali dell’ente.

Il punto centrale riguarda l’eccezione dell’art. 5, comma 1, TUSP. Il Collegio distingue le ipotesi di società costituita ex lege e di società a costituzione obbligatoria, osservando che la clausola delle “espresse previsioni legislative” abbraccia un significato più ampio. Nel caso di specie, la stessa disciplina statale (artt. 142 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006) e regionale (legge Regione Sicilia n. 19/2015) impone ai singoli enti locali l’adesione all’ente di governo dell’ambito, che delibera in via esclusiva la forma di gestione.

Il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i Comuni l’obbligo di partecipare alla gestione unitaria, con conseguente adesione alla società individuata come gestore: la Corte richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 7476 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4478 del 2005). Il singolo Comune non è più competente a costituire in proprio strutture cui affidare il servizio.

La Corte ribadisce il perimetro del proprio sindacato, ancorato alla completezza e all’adeguatezza della motivazione, senza tradursi in una cogestione dell’azione amministrativa. Richiama sul punto le Sezioni riunite in sede di controllo e la giurisprudenza amministrativa e civile sulla discrezionalità tecnica (Cass., S.U., n. 1013 del 2014). La motivazione può essere assolta anche per relationem, mediante il rinvio agli atti dell’ente di governo che contengono la valutazione comparativa delle opzioni e l’analisi S.W.O.T..

Nel merito, la copertura finanziaria della quota è assicurata sugli stanziamenti di bilancio, nel rispetto del principio di congruità e attendibilità della copertura. La posizione del socio pubblico di maggioranza consente il controllo sulla gestione. Il Collegio esprime quindi parere favorevole all’operazione, con giudizio di conformità del deliberato agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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