Duplicazione rapporto di lavoro negli uffici di staff e dolo degli amministratori (Corte dei Conti Sez. I App. n. 187 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il collocamento in aspettativa senza assegni contemplato dall’art. 90 TUEL opera esclusivamente per i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne dispone l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. L’ente locale che intenda avvalersi di un proprio dipendente per l’ufficio di staff deve procedere con semplice determinazione organizzativa, con conservazione della qualifica e della retribuzione proprie, essendo vietata la duplicazione del rapporto di lavoro in assenza di eccezione di legge. La parametrazione della retribuzione a quella dirigenziale è consentita solo ai collaboratori esterni assunti a tempo determinato. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non impedisce al giudice contabile di sindacare il quomodo dell’azione amministrativa, sotto i profili di economicità, efficienza ed efficacia. La condotta che, con interpretazione artificiosa della norma, procura al dipendente un trattamento economico non dovutogli integra illecito erariale a titolo di dolo, con esclusione del potere riduttivo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con la sentenza n. 114 del 9 ottobre 2023, aveva condannato alcuni assessori pro tempore di un Comune a risarcire all’ente, a titolo di dolo e in via solidale, il danno erariale di euro 55.076,80, oltre interessi e spese. La medesima pronuncia aveva condannato il vicesegretario generale e un ulteriore soggetto in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, nei limiti del 15% ciascuno. Il pregiudizio era stato ricondotto al conferimento dell’incarico di diretta collaborazione con il Sindaco ai sensi dell’art. 90 TUEL a un dipendente interno, posto in aspettativa senza assegni, con stipula di un secondo contratto a tempo determinato e attribuzione di un trattamento equiparato a quello dirigenziale.
Gli assessori, il Sindaco e il vicesegretario hanno proposto appello principale e incidentali, deducendo il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione, l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, l’erronea quantificazione del danno e l’omesso esercizio del potere riduttivo. La Procura generale ha chiesto il rigetto e la correzione dell’errore materiale sull’importo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto riunito gli appelli ai sensi dell’art. 184 c.g.c. e respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ex art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 non sottrae l’agire amministrativo a ogni controllo: il giudice contabile può verificarne la conformità alla legge e la congruità rispetto ai fini, alla luce dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, corollario dell’art. 97 Cost. Nel caso concreto il primo giudice aveva scrutinato non l’an della scelta organizzativa, ma il quomodo della sua attuazione.
Nel merito, la Corte ha escluso che l’art. 90 TUEL consentisse l’operazione posta in essere. La norma prevede che agli uffici di staff siano assegnati dipendenti dell’ente ovvero, in alternativa, collaboratori assunti a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Solo per i collaboratori esterni la norma ammette una retribuzione parametrata a quella dirigenziale, anche in assenza del titolo di studio. Il dipendente dell’ente può essere assegnato con una semplice determinazione, senza aspettativa né secondo contratto. L’art. 65 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, sancisce il divieto di cumulo degli impieghi pubblici, senza eccezioni nella specie.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo dei componenti della Giunta, che avevano votato all’unanimità, valorizzando plurimi indici: la nota del segretario comunale che aveva segnalato la cessazione dell’incarico dirigenziale; le richieste istruttorie della Procura regionale; la determinazione “sartoriale” dei requisiti, tali da restringere il campo a un solo soggetto; l’approvazione della delibera il giorno successivo alla cessazione dal servizio del segretario; l’assenza del titolo di studio richiesto per la qualifica dirigenziale. Il riscontro del dolo esclude la c.d. esimente politica, invocabile solo per l’attività dell’apparato burocratico.
Sul danno, la Corte ha confermato la quantificazione al lordo delle ritenute Irpef, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 24/2020, ed escluso la compensatio lucri cum damno, non risultando provati i presupposti. È stato respinto anche il motivo sul potere riduttivo, incompatibile con la natura dolosa dell’illecito. La Corte ha infine qualificato come errore materiale la discrasia tra gli importi indicati nel dispositivo e nella motivazione, correggendo la condanna in euro 50.776,80, a cui parametrare la quota del 15% del vicesegretario, la cui colpa grave è stata confermata.
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Nota della Redazione
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