Dolo contrattuale e danno erariale per revoca dei contributi all’autoimpiego (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 207 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato estraneo alla compagine amministrativa che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in settori economico-sociali instaura con l’ente erogante un rapporto funzionale di servizio, che radica la giurisdizione contabile e lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme ricevute. Integra danno erariale la cessazione anticipata dell’attività agevolata, perché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità rispetto all’interesse pubblico perseguito. Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente il cosiddetto dolo contrattuale, cioè la volontà di non adempiere agli obblighi di servizio assunti o la consapevolezza dell’illiceità della condotta, restando ferma la necessità dell’esistenza del danno e non richiedendosi la volontà di cagionarlo.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il rappresentante legale di una ditta individuale, esercente attività di commercio al dettaglio di bevande, per sentirlo condannare al pagamento di euro 26.493,54 a titolo di danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione, interessi e spese. La somma corrisponde ai contributi pubblici erogati in favore dell’autoimpiego, ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000, e non restituiti.

Secondo la prospettazione attorea, il beneficiario avrebbe cessato anticipatamente l’attività, in data 27.11.2007, senza rispettare i vincoli quinquennali e senza comunicare all’ente erogatore le prescritte informazioni sull’andamento dell’impresa, attestando anzi falsamente la permanenza dei requisiti. Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Il privato che percepisce fondi pubblici per programmi di intervento in settori economico-sociali instaura con l’ente erogante un rapporto funzionale di servizio, che lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme rispetto al programma stabilito. Il Collegio richiama sul punto una giurisprudenza costante, tra cui Cass. n. 1775/2013, Cass. n. 28504/2017 e Sez. Giur. Campania n. 272/2019.

Nel merito, la pretesa è stata ritenuta fondata. L’attività finanziata è stata esercitata per un tempo inferiore ai cinque anni, dal 20.07.2004 al 27.11.2007. Sono stati violati gli obblighi discendenti dalla legge e dal contratto, che ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. ha forza di legge tra le parti: l’art. 12 del d.m. n. 295 del 2001 impone lo svolgimento dell’attività per un periodo minimo di cinque anni, pena la revoca dei contributi, mentre le clausole contrattuali richiamate dalla sentenza prevedono gli obblighi informativi e il potere di revoca del concedente.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo nella consapevole violazione degli obblighi assunti, integrata dalla cessazione anticipata dell’attività e dalla dichiarazione non veritiera sulla permanenza dei requisiti. La Sezione precisa che, ferma la necessità del danno, è sufficiente la volontà di non adempiere o la consapevolezza dell’illiceità della condotta, cioè il dolo contrattuale, anche in assenza del cosiddetto dolo erariale.

Da tale condotta è derivato il danno, perché l’interruzione anticipata ha comportato il mancato raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, rendendo la spesa priva di utilità per l’erario. Il Collegio ha quindi accolto integralmente la pretesa, liquidando anche gli interessi convenzionali maturati sul totale a fondo perduto erogato, qualificati come autonoma voce di danno distinta dagli interessi legali accessori alla condanna. La somma è stata determinata alla data dell’ingiunzione di pagamento del 21.12.2016, con rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della decisione e interessi legali dall’udienza fino all’effettivo soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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