Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale e obbligo superare criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 72 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che l’organo di vertice degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti redige ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre a verificare l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni. Il giudizio di parziale adeguatezza del sistema non esaurisce la funzione di controllo: la Sezione accerta le criticità per ciascuna tipologia di controllo e invita l’ente a superarle, in un’ottica di sana gestione e di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il mancato esercizio di talune forme di controllo — segnatamente sugli organismi partecipati e sulle misure emergenziali — determina ricadute sulla gestione e sul possibile pregiudizio degli equilibri. L’invito è funzionale all’attuazione di un sistema integrato, non alla mera constatazione della disorganicità.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali che il Sindaco di un Comune ha trasmesso sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 148 del TUEL. I referti sono redatti secondo le linee guida annuali della Sezione delle autonomie e costituiscono il punto di partenza dell’istruttoria.
Dall’esame delle risposte ai questionari emerge un sistema dei controlli in alcuni aspetti disorganico e lacunoso, con criticità diffuse per ciascuna tipologia di controllo. La Sezione deferisce pertanto la decisione all’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147-bis del TUEL, la Sezione rileva che la percentuale di atti sottoposti a verifica è ridotta, pari a circa il 3,34% nel 2020 e al 2,98% nel 2021, con assenza di irregolarità rinvenute. Tale misura vanifica la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Si impone l’incremento consistente della percentuale degli atti campionati e lo svolgimento di controlli mirati sui settori critici.
Quanto al controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), TUEL), l’ente non ha trasmesso il referto ex art. 198-bis del TUEL, dichiarandolo in fase di elaborazione. Il tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è pari al 7% in entrambi gli anni, misura ritenuta insufficiente a garantire una gestione economicamente sana. Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi risulta medio-basso e il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso.
Il controllo strategico (art. 147-ter TUEL) evidenzia la mancata approvazione del PEG, giustificata dall’ente con lo stato di dissesto finanziario e il regime di bilancio provvisorio. La percentuale di obiettivi strategici raggiunti scende dal 70% del 2020 al 60% del 2021 e non sono state adottate deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
Il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL) presenta quale unica criticità la mancata integrazione con il controllo sugli organismi partecipati. Quest’ultimo, disciplinato dall’art. 147-quater TUEL, resta inadeguato: l’ente ha fornito risposte quasi esclusivamente omissive o negative, e la dichiarazione di detenere solo quote irrilevanti non esime dall’obbligo di predisporre un sistema di controlli conforme. Sul controllo sulla qualità dei servizi difetta la Carta dei servizi e non sono pubblicate le indagini di soddisfazione degli utenti, vanificandone l’efficacia.
Le appendici su emergenza COVID-19, lavoro agile e PNRR confermano il quadro. Non risultano verificati il collegamento tra risorse e obiettivi emergenziali, il monitoraggio sul lavoro agile e l’individuazione di una struttura referente per i fondi PNRR. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente, con richiamo al Segretario generale, a superare le criticità entro l’anno in corso, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese.
Nota della Redazione
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