Inammissibile parere COSFEL su autorizzazione contratti articolo 110 TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 96 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ammissibile solo se il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica ed è connotato da generalità e astrattezza. Non rientra in tale perimetro la richiesta che investe soltanto le modalità procedurali di applicazione di una norma, quando la questione coinvolga le competenze di altri organi e la discrezionalità dell’ente. La richiesta volta a sapere se, per la deroga ai contratti ex art. 110 TUEL, occorra la preventiva autorizzazione della COSFEL è pertanto oggettivamente inammissibile, integrando una non consentita forma di co-amministrazione e una indebita interferenza nell’attività di altri organi.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della provincia di Messina ha chiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in ordine all’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. 13/2023. La norma consente, fino al 31 dicembre 2026, di non applicare ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo, in funzione della continuità dell’azione amministrativa e della realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del PNRR e dei programmi cofinanziati dall’Unione europea.
Il quesito riguarda in particolare gli enti strutturalmente deficitari, in dissesto o in riequilibrio finanziario. Il Sindaco ha chiesto chiarimenti sulla necessità della preventiva autorizzazione della COSFEL per l’applicazione della deroga, richiamando gli artt. 155, comma 1, lett. a), 243-bis, comma 8, lett. d) e 110, comma 4, del TUEL, ovvero se la norma trovi diretta applicazione in forza del suo dato letterale.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare i presupposti di ammissibilità della funzione consultiva. Sotto il profilo della legittimazione soggettiva, esterna e interna, la richiesta è ammissibile: proviene da un Comune, tra gli enti legittimati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice legale rappresentante dell’ente.
Il giudizio è invece sfavorevole sul piano della ammissibilità oggettiva. La Corte richiama il costante indirizzo della Sezione delle Autonomie, che ha definito i requisiti del quesito: attinenza alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni di controllo o giurisdizionali. La nozione di contabilità pubblica va intesa in senso strettamente tecnico e non può estendersi a qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari, pena la trasformazione della Sezione in organo di consulenza generale.
La Corte precisa che la disciplina contabile attiene alla sola fase discendente di amministrazione di entrate e spese, distinta da quella sostanziale e antecedente del procedimento amministrativo. Ulteriori materie, come quella del personale e degli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, sono riconducibili alla contabilità pubblica solo se sussiste una connessione con norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti funzionali al contenimento della spesa e idonei a incidere sugli equilibri di bilancio.
Nel caso di specie la Corte rileva che la richiesta, pur astrattamente pertinente alla materia contabile, perimetra la fattispecie in un ambito procedurale circostanziato e specifico. Essa mira a conoscere le modalità applicative della deroga e coinvolge le competenze della COSFEL, organo di controllo ministeriale. Manca quindi la connessione con norme di contenimento della spesa e la richiesta si risolve nell’interpretazione di dinamiche procedurali.
La Sezione ribadisce che dalla funzione consultiva resta esclusa ogni forma di co-amministrazione o cogestione con l’organo di controllo esterno e ogni verifica ex post della regolarità degli atti. Il parere non può costituire compartecipazione all’amministrazione attiva, né rispondere a quesiti che generano indebita interferenza con altri organi preposti alla definizione del procedimento. Su queste basi il quesito è dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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