Incarichi di esperti del sindaco e superamento dei rilievi di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 91 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, la verifica non è di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione dell’ente controllato. Il riscontro dell’ente che chiarisca finalità e oggetto dell’incarico, dimostrando la determinatezza dell’oggetto e l’inerenza dell’attività alle materie di competenza del sindaco, supera i rilievi precedentemente formulati. Gli incarichi di esperto del sindaco, conferiti ai sensi dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 7/1992, non richiedono né l’inserimento nel programma del Consiglio né la valutazione dell’organo di revisione, in deroga alla disciplina generale sugli incarichi esterni.

Il Fatto

Il sindaco di un comune siciliano conferiva, con tre determine, altrettanti incarichi di esperto ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 7/1992. Gli atti di spesa, di importo superiore alla soglia, venivano trasmessi alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, che li esaminava.

Dall’istruttoria emergevano criticità in ordine alla genericità dell’oggetto degli incarichi e all’insufficienza della documentazione allegata. La Sezione le formalizzava con la deliberazione n. 352/2023/PRSP, inviata all’ente per le controdeduzioni. Il comune presentava un riscontro documentato, sul quale la Sezione tornava a pronunciarsi.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce preliminarmente la fisionomia del controllo. L’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 impone la trasmissione degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro. La finalità è collaborativa: si verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicita dell’azione amministrativa, senza prescindere dal riscontro di conformità alle norme. Al controllo si affianca l’obbligo di trasmissione degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, previsto per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La Sezione richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’accertamento dell’illegittimità per violazione dei requisiti di legge comporta l’obbligo di rimuovere, ove possibile, l’atto e la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere. Sui presupposti degli incarichi individuali opera l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, mentre il comma 5-bis vieta i contratti di collaborazione con prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente. La lettura è restrittiva: l’amministrazione deve operare con le proprie risorse e ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali.

Per gli esperti del sindaco la disciplina è peculiare. Oggetto, finalità e modalità devono essere congruamente predeterminati e riferiti a obiettivi specifici, senza compiti burocratici o di supporto alla gestione ordinaria. La Sezione esclude l’obbligo di inserimento nel programma del Consiglio e la valutazione del revisore, valorizzando il rapporto fiduciario con l’organo politico già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel merito, le controdeduzioni del sindaco dettagliano per ciascun incarico finalità, oggetto, elenco analitico delle attività e risultati conseguiti, tutti ricondotti alle materie di competenza del sindaco. La documentazione allegata risulta debitamente sottoscritta. La Sezione ritiene pertanto superati i rilievi, sia quanto alla genericità dell’oggetto sia quanto all’inerenza alle funzioni sindacali, e accerta la conformità degli incarichi alla legge e alle linee applicative n. 71/2023/INPR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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