Conto economale incompleto ma spese legittime: discarico senza condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 76 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che, pur redatto sul modello n. 23 del d.P.R. n. 194/1996, sia privo di autosufficienza informativa e non consenta la verifica immediata della corrispondenza tra anticipazioni, rimborsi periodici e singole spese è irregolare. La declaratoria di irregolarità non equivale però ad ammanco: quando l’agente dimostri in giudizio la regolarità dei pagamenti e la loro riconducibilità alle finalità istituzionali, le spese vanno discaricate e non sussiste obbligo di ristoro. La mancanza di un danno risarcibile giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un Comune per l’esercizio 2017. Il conto depositato esponeva spese minute per un importo complessivo rilevante, a fronte di un fondo cassa iniziale di euro 150.000,00. Il Magistrato istruttore ha contestato il difetto di intellegibilità del prospetto e la mancata allegazione della documentazione giustificativa, chiedendo la condanna dell’economo al rimborso di alcune spese per complessivi euro 4.694,81, oltre interessi.

La Procura regionale ha condiviso i rilievi, invocando anche la condanna alle spese processuali. L’agente contabile ha resistito, producendo la documentazione dei procedimenti di ordine e pagamento e sostenendo la riconducibilità delle spese alle categorie del Regolamento economale e alle funzioni dell’Ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione tra discarico e regolarità del conto. Il primo consegue all’accertamento di un ammanco; la seconda può discendere anche dalla mera inosservanza dei requisiti formali. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il riscontro della irregolarità formale non impone automaticamente la condanna del contabile.

Sul piano formale, il prospetto, pur conforme al modello n. 23, omette la tipologia dei pagamenti e riporta importi aggregati non immediatamente riferibili alle singole voci: da qui la necessità di operazioni aritmetiche per ricostruire il totale delle spese. Il conto è quindi incompleto e non autosufficiente, in violazione dell’art. 139 del codice di giustizia contabile. La Corte condivide sul punto i rilievi del Magistrato relatore e le conclusioni della Procura.

Nel merito, la Sezione esamina la disciplina regolamentare comunale, rilevando che la stessa fonte prevedeva la possibilità di ricorrere al fondo per spese minute ed urgenti. Il procedimento di spesa faceva capo ai Dirigenti dei Settori e il conto era stato parificato dal Responsabile dei servizi finanziari. La Corte richiama i propri precedenti (Sez. Liguria n. 37/2023, n. 56/2023, n. 26/2024) sull’uso non improprio del fondo economale.

Quanto ai singoli buoni, le spese per le forniture della squadra di operai e quelle per pedaggi autostradali e canoni Telepass risultano documentate e riconducibili all’attività istituzionale. Il pagamento dei pedaggi costituisce esecuzione di una prestazione contrattuale dovuta; le verifiche a campione e la riconciliazione dei dati giustificano la regolarità degli esborsi. La Corte ritiene pertanto le spese discaricabili nella loro totalità, esclusa la configurabilità di un ammanco in senso tecnico.

Resta la gestione complessivamente irregolare, che ha reso necessaria un’attenta istruttoria prima del discarico. In assenza di danno risarcibile, e in continuità con i precedenti della Sezione (sent. n. 100/2023, n. 56/2023, n. 101/2023), le spese processuali sono compensate. Il dispositivo dichiara l’irregolarità del conto e discarica l’economo da ogni responsabilità limitatamente al giudizio di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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