Adeguatezza dei controlli interni nel Libero Consorzio comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 84 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali soddisfa il paradigma normativo dell’adeguatezza richiesto dall’art. 148 del TUEL quando assicura la copertura di tutte le tipologie di controllo — regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi — e realizza una corrispondenza tra relazioni programmate ed effettivamente prodotte. La Sezione regionale di controllo non si limita a un giudizio di conformità formale, ma valuta l’effettivo funzionamento degli strumenti e delle metodologie adottati. L’accertamento dell’adeguatezza complessiva non esclude la segnalazione di profili critici, destinati a successivo riscontro nei cicli di controllo. Il giudizio favorevole non determina l’archiviazione degli aspetti carenti, che restano oggetto di verifica ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL.

Il Fatto

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, in adempimento dell’art. 148, comma 1, del TUEL e secondo le linee guida della Sezione delle autonomie.

I referti, redatti in forma di questionario a risposta sintetica, sono stati esaminati unitamente alle relazioni conclusive sul controllo di gestione trasmesse a norma dell’art. 198-bis del TUEL. La questione sottoposta al giudice contabile riguarda la verifica dell’adeguatezza del sistema integrato di controlli dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro costituzionale degli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., come riformati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e ricostruisce la funzione del controllo esterno sulla gestione delle autonomie locali. Il referto annuale, introdotto dalla novella del d.l. n. 174 del 2012, conforma i propri contenuti alle linee guida della Sezione delle autonomie.

Nel caso in esame l’ente è un Libero Consorzio comunale, gestito da Commissario straordinario per il mancato pieno regime della riforma regionale. Il sistema dei controlli interni risulta disciplinato da apposito regolamento e ha coperto, negli esercizi considerati, tutte le tipologie previste.

La Corte rileva però alcuni profili critici. Sul controllo di gestione, la Sezione osserva la potenziale inaffidabilità di una contabilità economico-patrimoniale priva di rilevazioni analitiche per centro di costo e non fondata sul metodo della partita doppia. I report periodici non risultano tempestivi, il controllo non è in grado di incidere sulla riprogrammazione degli obiettivi e il venir meno di rilevanti contributi agli investimenti contrasta con il giudizio di elevato raggiungimento degli obiettivi.

Sul controllo strategico, la mancata adozione di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi denota l’assenza di un adeguato sistema di monitoraggio. Sono stati inoltre esclusi aspetti qualificanti della pianificazione, come il grado di assorbimento delle risorse e gli standard qualitativi. La giustificazione della “mera azione conservativa” commissariale non convince, a fronte della gestione di ingenti risorse per lavori pubblici.

Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva l’assenza di indicatori specifici, mentre il controllo sulla qualità dei servizi necessita di un potenziamento, con coinvolgimento degli stakeholders e individuazione di modelli di virtuosità. Il controllo sugli equilibri finanziari risulta invece sufficientemente strutturato. All’esito, la Corte accerta che il sistema soddisfa complessivamente il paradigma dell’adeguatezza, con le osservazioni in parte motiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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