Il bilancio dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige tra equilibrio economico e criticità contabili (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 1 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, è sindacato di legalità e di regolarità, con profili cogenti. L’accertamento di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura delle spese o di violazione delle norme di regolarità contabile impone all’ente sanitario di adottare, entro i termini di legge, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri. La mancata trasmissione o l’inadeguatezza dei provvedimenti correttivi può determinare provvedimenti inibitori che precludono l’attuazione dei programmi di spesa ritenuti causativi di squilibri, purché l’interpretazione resti rispettosa dell’art. 32 Cost. e dei livelli essenziali di assistenza. Nelle materie di competenza provinciale, i principi statali di coordinamento della finanza pubblica costituiscono limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale, con obbligo di adeguamento della legislazione e di adozione di autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il Fatto

La Sezione di controllo di Bolzano ha esaminato il bilancio di esercizio 2023 dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, l’ente che gestisce il servizio sanitario provinciale. L’istruttoria ha preso le mosse dalla relazione-questionario del Collegio sindacale e dall’analisi dei principali documenti contabili, con richieste di chiarimento e una deliberazione-ordinanza istruttoria con cui sono state disposte ulteriori verifiche.

L’Azienda ha fornito riscontro alle richieste e ha relazionato sulle misure adottate a seguito delle raccomandazioni formulate in occasione del controllo sul bilancio 2022. La Sezione ha quindi riferito sugli esiti del controllo, segnalando all’Azienda e alla Provincia autonoma di Bolzano, ente finanziatore e vigilante, le irregolarità contabili riscontrate, anche non gravi, al fine di promuovere le opportune misure correttive.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro del controllo finanziario sugli enti sanitari. Le verifiche rispondono alla tutela dell’unità economica della Repubblica e al coordinamento della finanza pubblica; le relazioni dei Collegi sindacali devono dare conto del rispetto degli obiettivi e di ogni grave irregolarità contabile. Il sindacato è di legalità e regolarità, con esiti cogenti, come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014, e l’eventuale misura inibitoria va coniugata con l’art. 32 Cost. e con i livelli essenziali di assistenza richiamati dalla stessa Corte (sentenze n. 275/2016 e n. 168/2021).

Centrali sono i profili contabili e di armonizzazione. La Sezione richiama l’obbligo di una corretta perimetrazione di entrate e spese del servizio sanitario provinciale, secondo il Titolo II del d.lgs. n. 118/2011, e la recente Corte costituzionale n. 68/2024, che ha ribadito la funzione di trasparenza dei conti sanitari dell’art. 20 dello stesso decreto. L’Azienda approva il bilancio oltre i termini di legge, con uno scostamento rilevante tra preventivo e consuntivo; la Sezione invita gli enti a porre attenzione al profilo programmatorio delle risorse destinate alla spesa sanitaria.

Quanto al contenimento della spesa, la Sezione rileva l’aumento dei costi del personale, giustificato dai rinnovi contrattuali, e la non quantificazione di gran parte delle misure di razionalizzazione, per le quali richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti statali di coordinamento (Corte cost. n. 191/2017) e, per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati, la Corte cost. n. 233/2020.

Sul fronte patrimoniale la Sezione segnala l’aumento dei crediti verso privati e la necessità di rafforzare incasso e recupero, la sottostima del patrimonio netto per mancata iscrizione di finanziamenti, e il contrasto, rilevato dal Collegio sindacale, tra l’accantonamento a fondo rischi del payback non incassato e il principio contabile OIC 31, ricordando da ultimo le sentenze n. 139/2024 e n. 140/2024 in materia di payback sui dispositivi medici. La Sezione invita a una corretta misurazione dei rischi e al rispetto dei principi contabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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