Rimborso spese legali: l’opinamento del Consiglio dell’Ordine è adempimento dovuto (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 54 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione del parere del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati sulla congruità delle parcelle, prevista dalla legge provinciale per il rimborso delle spese legali ai dipendenti, non costituisce una mera prassi degli uffici, ma un adempimento istruttorio dovuto, espressamente qualificato dal legislatore provinciale. La relativa disciplina, in quanto chiara e insuscettibile di interpretazione, non ammette soluzioni alternative equipollenti, né consente all’amministrazione di disapplicarla. Il parere consultivo della Corte dei conti può avere ad oggetto i profili procedurali e gestionali del procedimento di rimborso, riconducibili alla contabilità pubblica, mentre resta estranea alla funzione consultiva ogni valutazione sull’an e sul quantum del rimborso.

Il Fatto

La Provincia autonoma di Trento ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in merito alla procedura di rimborso delle spese legali disciplinata dall’art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 e dall’art. 18 della legge provinciale n. 3 del 1999. L’istante ha rappresentato che l’Avvocatura provinciale segue una prassi consistente nell’attivare un contraddittorio con il Consiglio dell’ordine degli avvocati territorialmente competente per il visto di congruità delle parcelle dei difensori dei beneficiari.

Ritenuta tale prassi opportuna in un’ottica di contenimento della spesa, la Provincia ha domandato se essa debba essere confermata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2020. La questione riguarda dunque non l’esistenza del diritto al rimborso, ma le modalità procedurali della sua erogazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, alla luce dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dell’art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. n. 305/1988. La richiesta è stata ritenuta ammissibile perché proviene dagli organi rappresentativi dell’ente, secondo la costante giurisprudenza contabile richiamata.

Quanto al profilo oggettivo, la Corte ha ribadito che la funzione consultiva si svolge nella sola materia della contabilità pubblica e non può estendersi a qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari. La nozione comprende la normativa e gli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria: bilanci, entrate, gestione delle spese, rendicontazione e controlli.

Sul rimborso delle spese legali i precedenti hanno distinto i quesiti sull’an e sul quantum, ritenuti inammissibili perché attinenti ad aspetti sostanziali del rapporto tra dipendente e amministrazione, dai quesiti sul quomodo, ovvero sulle modalità procedurali e gestionali, ritenuti ammissibili. In quest’ultima categoria rientra la questione dell’acquisizione del parere di congruità.

La Corte ha poi ricostruito il quadro normativo provinciale. L’art. 18, comma 1-bis, della legge provinciale n. 3 del 1999, introdotto dalla legge provinciale n. 15 del 2018, prevede che ai fini dei rimborsi sia acquisito il parere del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, reso ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera l), della legge n. 247/2012. Il legislatore provinciale ha quindi qualificato l’adempimento in termini di doverosità.

Da ciò consegue che l’opinamento non è una semplice prassi, ma applicazione della soluzione procedurale già fissata dal legislatore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come sarebbe contrario alle regole di buona amministrazione addossare all’ente una spesa non controllabile, e ha ricordato che l’art. 13 della legge n. 247/2012 prevede la pattuizione scritta del compenso e, in mancanza di accordo, il parere di congruità del Consiglio dell’ordine.

La circostanza che la legge provinciale non riservi all’amministrazione alcun vaglio sulla quantificazione non muta la conclusione. Da un lato, tale lettura implicherebbe una disapplicazione della legge provinciale; dall’altro, l’amministrazione resta tenuta a verificare i presupposti sostanziali del rimborso, senza alcun automatismo tra domanda ed erogazione. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2020 è stato giudicato neutro, riguardando i presupposti e non gli aspetti procedurali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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