Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 200 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale avente ad oggetto beni mobili o materie per i quali egli non sia titolare del debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur modellato sul Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, presuppone la sussistenza di un obbligo di custodia che, se manca, priva il giudice contabile del potere di procedere. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il difetto del presupposto sostanziale si traduce in una pronuncia sul processo, non sul merito della gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile predisposto per il conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali. Il giudizio viene iscritto sul conto e giunge alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Procura regionale conclude per l’improcedibilità del conto. Il thema decidendum posto al Collegio è quindi la verifica del presupposto stesso dell’obbligo di resa del conto, prima ancora di ogni valutazione sulla regolarità della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del conto in esame. Esso è un conto del consegnatario e il relativo prospetto riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, previsto per la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Corte rileva però che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. Manca dunque il presupposto sostanziale che fonda l’obbligo di rendere il conto.
Su questo punto il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e la conforta con il richiamo alla giurisprudenza contabile che, in casi analoghi, ha escluso la configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale per i beni suddetti. Il percorso argomentativo non investe la correttezza delle scritture, ma la stessa esistenza del titolo giuridico che impone la resa del conto.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.
Nota della Redazione
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