Benefici amianto negati per difetto di prova dell’esposizione qualificata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 481 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio pensionistico di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 spetta ai lavoratori esposti all’amianto per più di dieci anni, con superamento della doppia soglia di durata e di intensità dell’esposizione. Il riconoscimento presuppone la prova che l’esposizione abbia superato il valore medio di 100 fibre/litro su otto ore giornaliere. La certificazione INAIL e il diniego dell’Istituto previdenziale sono sindacabili dal giudice contabile, che dispone degli stessi poteri istruttori del giudice ordinario. L’onere probatorio grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e non è assolto da richiami generici a precedenti o a circolari aziendali.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente con qualifica di macchinista alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e poi di Trenitalia, ha domandato l’accertamento dell’esposizione ultradecennale all’amianto e l’applicazione dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, nel testo anteriore alla novella, nonché dei benefici contributivi di cui all’art. 3, comma 132, legge n. 350/2003. L’esposizione sarebbe durata dall’entrata in servizio fino al 31/12/1995. Egli ha inoltre prospettato l’interesse ad agire in ragione delle difficoltà probatorie future e della possibile ricaduta sul calcolo pensionistico.

Dopo un primo giudizio davanti al Tribunale di Napoli, al quale aveva rinunciato per difetto di giurisdizione, il lavoratore ha adito la Corte dei conti. L’INPS ha eccepito la prescrizione decennale e, nel merito, l’inapplicabilità della legge n. 257/1992 per difetto di copertura assicurativa INAIL, oltre alla carenza di prova del contatto qualificato con le polveri. Con ordinanza n. 717/2021 la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione e ha disposto consulenza tecnica presso l’UML.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 moltiplica per 1,5 l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto. L’art. 47 d.l. n. 269/2003 ha ridotto il coefficiente a 1,25 e ha limitato il beneficio ai soli fini dell’importo della prestazione, subordinandolo a un’esposizione media annua non inferiore a 100 fibre/litro. Il superamento della doppia soglia è accertato in via amministrativa dall’INAIL.

La Corte ribadisce che l’esposizione può essere dimostrata giudizialmente anche con mezzi diversi dalla certificazione INAIL. Richiama sul punto la giurisprudenza d’appello e le Sezioni Unite n. 171/2008 e n. 170/2009, secondo cui la giurisdizione contabile sulle pensioni è giurisdizione di merito, con pienezza di poteri istruttori.

Nel caso concreto, il valore dirimente è attribuito all’esito della consulenza tecnica. L’UML ha esaminato il curriculum lavorativo e ha escluso che le mansioni di macchinista comportassero contatto qualificato con fibre aerodisperse. I depositi locomotive sono ambienti a cielo aperto e rimessaggi, nei quali i macchinisti non svolgevano attività manutentive su componenti contenenti amianto. Le visite di controllo periodiche, denominate prima “normali” e poi “macchina”, impegnavano poche decine di ore all’anno e non comportavano smontaggi o rimozioni di pannellature. I campionamenti richiamati indicano concentrazioni inferiori a 2 fibre/litro, quindi ben al di sotto della soglia di riferimento.

Il giudice ritiene il parere accurato e dettagliato e vi aderisce integralmente. Le note integrative depositate dal ricorrente, oltre che tardive rispetto al termine ordinatorio, risultano inidonee a confutare i rilievi tecnici, perché si limitano a richiamare il quadro normativo e precedenti estranei alla specifica fattispecie. La consulenza chiarisce inoltre che l’esposizione qualificata è peculiare per ogni individuo e non può essere desunta automaticamente da riconoscimenti ottenuti da altri lavoratori.

Ne deriva la carenza di prova dell’esposizione ultradecennale oltre soglia. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della causa e dell’attività istruttoria espletata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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