Certificazione positiva degli incentivi tecnici per il personale del comparto sanità (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 55 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, le Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale è compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità dei costi medesimi. La certificazione positiva presuppone che il limite massimo di spesa risulti definito e che la copertura sia effettivamente accantonata nel bilancio dell’ente. Lo scrutinio ha ad oggetto esclusivamente l’ipotesi di accordo trasmessa e non si estende ai contratti collettivi sottostanti né alle relative conseguenze economiche. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza pronuncia, la certificazione si intende comunque effettuata.
Il Fatto
La Giunta provinciale aveva autorizzato, con propria deliberazione, la sottoscrizione definitiva di un’ipotesi di accordo per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale dell’area delle categorie del Comparto Sanità coinvolto nelle procedure di realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture. L’accordo era stato siglato dall’A.P.Ra.N. e dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
Prima della sottoscrizione definitiva, l’Agenzia ha trasmesso l’ipotesi di accordo, con la relazione tecnica di accompagnamento, alla Sezione regionale di controllo per la prescritta certificazione di attendibilità dei costi e di compatibilità finanziaria ed economica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il potere di certificazione trova fondamento nell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, che richiama l’art. 11, comma 4, lett. f), della legge n. 59/1997 e l’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001. La Corte precisa il perimetro dello scrutinio: esso riguarda esclusivamente l’ipotesi di accordo esaminata e non può riferirsi né spiegare effetti sui contratti collettivi sottostanti o sulle loro conseguenze economiche.
Il punto centrale attiene alla copertura finanziaria. Il limite massimo di spesa risulta definito dagli accantonamenti disposti dall’azienda sanitaria, come indicato nell’art. 9 dell’ipotesi di accordo. La Sezione ha chiesto all’Agenzia una nota illustrativa dei criteri metodologici e aritmetici seguiti per quantificare gli accantonamenti dal 2019 al 2023. Il riscontro ha chiarito che i criteri si sono basati sul valore percentuale della base d’asta delle singole procedure, senza considerare il dato esatto dei potenziali aventi diritto.
La Corte valuta tale metodologia ragionevolmente idonea. L’accantonamento complessivo nello Stato Patrimoniale, nella parte B.5) Altri Fondi Oneri, ammonta a 2.768.526,83 euro al 31 dicembre 2023. La circostanza che i dirigenti non abbiano diritto agli incentivi, pur potendo rivestire funzioni di RUP, concorre a confermare la sufficienza della copertura.
Sotto il profilo economico, la misura realizza un allineamento del trattamento degli incentivi rispetto a quello già previsto per gli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ora all’art. 45 del d.lgs. 36/2023. La Sezione segnala tuttavia un profilo critico: gli accantonamenti sono stati costruiti sui dati forniti dal solo Dipartimento Approvvigionamenti e non anche dagli altri Dipartimenti competenti. Formula quindi le proprie osservazioni, ma le ritiene non ostative.
All’esito, la Sezione certifica positivamente l’ipotesi di accordo, facendo salve le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione, e ne dispone la trasmissione all’Agenzia per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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