Controlli interni degli enti locali: criticità e inadeguatezza del sistema integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 18 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del Tuel, non si esaurisce nell’astratta predisposizione delle strutture e dei regolamenti, ma postula l’effettivo funzionamento degli strumenti di verifica, in funzione del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. La Sezione regionale di controllo valuta la rispondenza del sistema agli obiettivi di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi partecipati e controllo sulla qualità dei servizi. Il mancato esercizio della funzione di controllo, o il suo esercizio solo parziale, integra un profilo di parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, che la Sezione segnala all’ente perché adotti i necessari interventi correttivi. Resta ferma la possibilità che l’assenza o l’inadeguatezza dei controlli sia sanzionata dalle Sezioni giurisdizionali ai sensi del comma 4 dell’art. 148 del Tuel.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dalle relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmesse dal Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relative agli esercizi finanziari 2020 e 2021. I referti, redatti secondo lo schema-tipo approvato dalla Sezione delle Autonomie, sono pervenuti alla Sezione regionale di controllo dell’Umbria e hanno fornito gli elementi informativi per la verifica della regolarità della gestione e dell’adeguatezza dei controlli.

All’esito dell’esame, il magistrato istruttore ha formulato richieste di chiarimento su alcune criticità, riscontrate dall’Amministrazione. La Sezione ha quindi sottoposto la questione all’esame collegiale, per valutare l’effettività del sistema integrato dei controlli interni dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 148 del Tuel, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo il compito di verificare annualmente il funzionamento dei controlli interni, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. La Corte richiama la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui il sistema di controllo interno è l’insieme dei meccanismi, delle procedure e degli strumenti adottati per assicurare efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, attendibilità del reporting finanziario e rispetto del quadro normativo.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione constata che, per entrambi gli esercizi, non è stata adottata alcuna tecnica di campionamento probabilistico-statistico per la scelta degli atti da sottoporre a controllo successivo, in contrasto con l’art. 5, comma 5 del regolamento sui controlli interni. Pur prendendo atto delle difficoltà organizzative rappresentate dall’ente, il Collegio invita l’Amministrazione ad attenersi per il futuro alla disciplina di cui si è dotata.

Quanto al controllo strategico, la Sezione rileva che esso risulta incompleto, come già osservato per i precedenti esercizi, poiché la verifica dello stato di attuazione dei programmi non tiene conto dell’impatto socio-economico. Sul controllo sugli organismi partecipati, permane la mancata asseverazione, da parte degli organi di controllo delle società, della nota informativa sulla conciliazione dei rapporti creditori e debitori, obbligo previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011; la Corte ribadisce, richiamando la deliberazione n. 2/2016 della Sezione delle Autonomie, che tale asseverazione è sempre necessaria.

Infine, sul controllo sulla qualità dei servizi, la Corte rileva che la soddisfazione degli utenti è stata misurata solo su alcuni servizi, restando esclusi quelli affidati a soggetti esterni. Il Collegio invita l’ente a estendere la rilevazione a tutti i servizi, se necessario mediante rotazione pluriennale. Nel dispositivo, la Sezione segnala al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione le criticità riscontrate, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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