Rettifica degli allegati al rendiconto per errori materiali con effetto ex nunc (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 1 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli enti territoriali non impedisce la rettifica degli allegati al rendiconto medesimo quando essa sia finalizzata a correggere meri errori materiali, che abbiano determinato una non corrispondenza tra le risultanze contabili e la reale consistenza della gestione. In tali casi l’ente, con delibera dell’organo consiliare, può procedere alla rettifica dell’allegato concernente il risultato di amministrazione, con efficacia ex nunc e senza alterare il rendiconto della gestione di competenza, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e rappresentando l’esito delle variazioni nel primo documento di bilancio utile. Le suddette rettifiche possono essere operate anche a prescindere dalla certificazione prevista dalla normativa emergenziale, purché ricorra la predetta ipotesi dell’errore materiale.
Il Fatto
Il Comune, sulla base di un controllo incrociato tra ufficio ragioneria e tesoreria, ha rilevato una discrepanza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 indicato nel prospetto di formazione dell’avanzo di amministrazione allegato al rendiconto e l’importo risultante dal conto del tesoriere. La differenza determinava una sovrastima del risultato di amministrazione. Secondo la ricostruzione dell’ente, la causa era una disfunzione del gestionale in uso, poi ripristinato dall’assistenza tecnica, con allineamento dei mandati alle risultanze di tesoreria.
Il Sindaco ha quindi chiesto alla Sezione regionale di controllo se sia possibile correggere il conto consuntivo già approvato esclusivamente mediante il successivo rendiconto, con effetto ex nunc.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità della richiesta. Sul piano soggettivo, il quesito è sottoscritto dal sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, ed è trasmesso tramite il Consiglio delle autonomie locali. Sul piano oggettivo, la questione attiene alla materia della contabilità pubblica, riguardando la disciplina del bilancio e l’organizzazione finanziaria-contabile ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003.
Nel merito, il quesito involge il tema della modificabilità del rendiconto approvato. Il principio di intangibilità trova codificazione, in termini generali, nell’art. 150 r.d. n. 827 del 1924, secondo cui il rendiconto una volta chiuso e approvato è intangibile. Per gli enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, come i Comuni, l’intangibilità discende dal principio di annualità enunciato nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011. Il principio di flessibilità è invece riferito al solo bilancio di previsione.
La giurisprudenza contabile richiamata conferma tale lettura. Le Sezioni riunite in speciale composizione n. 2/2016 hanno affermato che, ferma l’intangibilità del rendiconto, le misure correttive devono avere carattere sostanziale. La Sezione Veneto n. 590/2017/PRSP ha ribadito la non rideterminabilità a posteriori dei risultati di amministrazione. La Sezione Piemonte n. 117/2018/PRSE ha precisato che l’ente che voglia riesaminare le operazioni contabili delle gestioni passate deve operare sulla gestione dei residui, con efficacia ex nunc.
Tuttavia, le Sezioni riunite in speciale composizione n. 16/2022 hanno ammesso che quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto se non in presenza di meri errori materiali. A ciò si raccordano i postulati di veridicità, correttezza, significatività, continuità e pubblicità del bilancio. L’art. 4-bis d.l. n. 51/2023 ha previsto la rettifica degli allegati a) e a/2 del rendiconto 2022, con competenza dell’organo consiliare qualora occorra rettificare il valore complessivo del risultato di amministrazione.
All’esito di tale quadro, la Sezione non rinviene nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati in presenza di meri errori materiali, quali la mancata corrispondenza del fondo di cassa. L’ente potrà quindi, mediante delibera consiliare, rettificare l’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 118/2011 e trasmettere il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Nota della Redazione
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