Rivalutazione contributiva per amianto nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 459 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, può fondarsi sul criterio del più probabile che non, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica disposta d’ufficio, allorché il parere provenga da un organo munito di adeguate competenze specialistiche ed esprima una motivazione esauriente, priva di vizi logici e fondata sull’esame della documentazione sanitaria. L’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003 è infondata nei confronti del lavoratore che, alla data di entrata in vigore della disciplina, fosse già collocato in pensione o avesse già maturato il diritto al trattamento pensionistico. L’eccezione di prescrizione degli arretrati è superata dalla presenza di atti interruttivi intervenuti successivamente alla domanda amministrativa.
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente, già in servizio dal 1.7.1972 al 31.12.1999 presso una società di gestione idrica, hanno impugnato il provvedimento con cui l’INAIL, il 3.1.2011, aveva revocato l’attestazione rilasciata il 21.5.2009, che riconosceva al loro dante causa un’esposizione ultradecennale alle fibre di amianto. La revoca traeva origine dal parere del CONTARP, che limitava il beneficio ai dipendenti addetti a mansioni di operatore idraulico.
Gli eredi hanno chiesto l’accertamento dell’esposizione e la condanna dell’INPS, succeduto all’INPDAP, alla riliquidazione della pensione con il coefficiente di 1,5, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’Istituto ha eccepito l’infondatezza della domanda per difetto di prova, la decadenza e la prescrizione dei ratei ultraquinquennali.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sull’accertamento delle condizioni per il beneficio contributivo previsto dall’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992. Il giudice ha disposto più consulenze tecniche d’ufficio: con l’ordinanza n. 312/2014 ha investito l’UML presso il Ministero della Salute; con l’ordinanza n. 185/2018 ha incaricato l’Osservatorio Epidemiologico Regionale; dopo la mancata trasmissione del parere, con l’ordinanza n. 126/2022 ha revocato l’incarico precedente e ha affidato la perizia alla ASL competente.
L’organo peritale ha concluso che non è da escludere, per l’ex dipendente, una lavorazione a rischio amianto secondo la normativa vigente, in ragione del massivo utilizzo della fibra nei luoghi di lavoro con dispersione aerea e inalazione da parte dei lavoratori. Il giudice ha giudicato le valutazioni pienamente condivisibili, perché immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione, senza che le difese dell’Istituto offrano elementi idonei a confutarne l’iter logico-giuridico.
In applicazione del canone del più probabile che non, il giudice ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi di verosimiglianza circa l’esposizione qualificata del de cuius, idonei a giustificare il riconoscimento della rivalutazione contributiva e la rideterminazione del trattamento pensionistico a carico dell’INPS.
Quanto alle eccezioni, la Corte ha respinto quella di decadenza, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione (Sez. Lav. n. 2243/2023, n. 1607/2022, n. 27553/2020), secondo cui la norma esclude dalla decadenza i lavoratori già in pensione o con diritto già maturato. Ha parimenti respinto l’eccezione di prescrizione, per la presenza di atti interruttivi successivi alla domanda amministrativa del 10.6.2005. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’INPS agli arretrati dalla domanda amministrativa, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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