Discarico dell’agente contabile per irregolarità del verbale di passaggio imputabili all’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 123 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le irregolarità del verbale di passaggio di gestione tra agente contabile cessante e subentrante non impediscono l’approvazione del conto quando la consistenza dei beni risulti dai pubblici registri e sia stata riportata nel verbale medesimo. L’omessa trasmissione, unitamente al conto, della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. è irregolarità riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile. Sussistendo i presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., il giudice dispone il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., accertando le rimanenze finali e demandando agli organi dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un agente consegnatario di beni mobili — autoveicoli e mezzi di servizio — di un Comune, per il periodo 01/01/2018 – 15/07/2018, depositato nel novembre 2019. Con la relazione di irregolarità il Magistrato istruttore ne chiedeva l’iscrizione a ruolo, qualificandolo come conto di ultima gestione ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., e rilevando due profili: l’irrilevanza della relazione dell’organo di controllo interno e le carenze del verbale di passaggio di gestione, non redatto alla presenza di un funzionario terzo delegato e privo della verifica della consistenza dei beni.

La difesa dell’agente contabile eccepiva che i profili di irregolarità non erano ascrivibili allo stesso ma all’Ente: l’assenza del funzionario delegato dipendeva dalla mancata individuazione del soggetto nel regolamento di contabilità, e per i beni mobili registrati la consistenza risultava dai pubblici registri automobilistici. All’udienza pubblica la difesa e il Pubblico Ministero concludevano per il discarico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite di precedenti gestioni e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Tale adempimento è di carattere sostanziale e mira alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e dello stesso agente contabile.

Nel merito, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Quanto alle carenze del verbale di passaggio della gestione, esse non impediscono l’approvazione del conto, anche perché la consistenza complessiva dei beni è quella che risulta dai pubblici registri automobilistici, come eccepito dall’agente contabile, ed è stata riportata nel verbale.

Il mancato deposito, unitamente al conto, della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è invece irregolarità riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile, secondo l’orientamento già espresso da questa stessa Sezione (sentenza n. 198/2024).

Sul contenuto della relazione prodotta dall’Ente su richiesta istruttoria, il Collegio richiama l’ordinanza n. 15 del 2023 della medesima Sezione, secondo cui essa avrebbe dovuto preferibilmente dare conto della verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto, tipologia di entrate e uscite, versamenti in tesoreria e ogni evenienza alterativa dell’assetto contabile.

Non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, dispone il discarico con accertamento delle rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi e demanda agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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