Inammissibilità del parere per difetto di generalità e astrattezza (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 43 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, può essere esercitata solo se la richiesta di parere presenta, oltre alla legittimazione soggettiva dell’organo richiedente, un contenuto oggettivo connotato da generalità e astrattezza. La richiesta che domandi alla Sezione regionale di controllo di qualificare una fattispecie concreta e dettagliatamente descritta, senza prospettare una questione di interpretazione normativa controversa, non è ammissibile. Il vaglio di ammissibilità oggettiva è, dunque, preliminare all’esame nel merito e preclude l’ulteriore valutazione della questione sottoposta. Restano fermi i requisiti dell’attinenza alla materia della contabilità pubblica e dell’assenza di interferenze con altre funzioni intestate alla Corte o con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo di conoscere “anche il parere” della magistratura contabile sulla natura di una società partecipata che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti. Il comune detiene il 53,24% del capitale sociale; altri otto comuni detengono il 2,16% e due soci privati il restante 44,62%.

I quesiti riguardavano la possibilità di qualificare quella società come società a controllo pubblico, in presenza di clausole statutarie sul voto congiunto per le deliberazioni assembleari e di altri elementi indicati dall’Ente. La richiesta è stata trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda il consolidato orientamento della magistratura contabile: l’esame nel merito dei quesiti presuppone il positivo esito di una preliminare verifica di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo, in termini di legittimazione dell’organo richiedente, e sotto il profilo oggettivo, quale attinenza alla materia della contabilità pubblica, sufficiente generalità e astrattezza della questione, difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte o con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature.

Sotto il profilo soggettivo e procedurale l’istanza è ammissibile: proviene dal Sindaco, rappresentante legale dell’Ente, soggetto istituzionalmente legittimato, ed è inviata tramite il Consiglio delle autonomie locali nel rispetto delle formalità di legge.

Diverse sono le conclusioni sull’ammissibilità oggettiva. I quesiti attengono sì alle tematiche della contabilità pubblica, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile citata (Sez. Autonomie 5/AUT/2006; Sez. riunite contr. 54/CONTR/2010; Sez. riunite contr. 11/QMIG/2019) e da precedenti di questa e di altre Sezioni regionali.

Tuttavia essi non presentano i caratteri di generalità e astrattezza. Le richieste, pur originate da una vicenda concreta, devono esprimere un quesito idoneo a consentire una pronuncia di principi applicabili a una serie indefinita di casi. La Sezione deve valutare se il parere “abbia valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell’Ente richiedente” (Sez. Autonomie 9/2009/INPR).

Nel caso di specie l’Ente non interroga la Sezione sull’esatta interpretazione delle disposizioni che descrivono la nozione di società a controllo pubblico, ma chiede di conoscere l’avviso della magistratura contabile circa l’ascrivibilità di una fattispecie specifica al dettato normativo, la cui corretta ermeneusi non è prospettata come controversa. I quesiti, pertanto, difettano dei caratteri di generalità e astrattezza che consentono l’esercizio della funzione consultiva e impediscono l’ulteriore esame nel merito. La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere e ne dispone la trasmissione al comune, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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