Controlli interni, regolamento e competenza del Consiglio comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 87 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni degli enti locali, comprese le modalità di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa, rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del TUEL e dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; la Giunta non può adottarlo né modificarlo, salvo i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il controllo successivo di regolarità amministrativa deve fondarsi su tecniche di campionamento affidabili e su criteri statistici, non su semplice estrazione casuale. L’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL impone all’ente di garantire il controllo della qualità dei servizi erogati mediante carta dei servizi e misurazione della soddisfazione degli utenti. La mancata o inadeguata attuazione di tali presidi integra gli estremi della richiamata sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmesse dal Sindaco del Comune di Gubbio per gli esercizi 2020 e 2021, redatte ai sensi dell’art. 148 del TUEL secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie.

All’esito dell’esame, il Magistrato relatore ha formulato richieste istruttorie, riscontrate dall’Amministrazione. Dagli elementi acquisiti sono emersi profili di criticità in ordine all’adeguatezza del controllo successivo di regolarità amministrativa, alla conformità del regolamento interno, al controllo sugli organismi partecipati e alla qualità dei servizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che nel 2021 il controllo successivo di regolarità amministrativa ha interessato 28 atti su 1958, pari all’1,43 per cento. Il Comune ha ritenuto adeguata la percentuale, osservando che l’estrazione casuale consente di controllare periodicamente tutti i settori. La Sezione dissente, richiamando la deliberazione n. 22/2019/INPR della Sezione delle Autonomie, secondo cui i metodi di campionamento devono essere affidabili e fondati su criteri statistici, non su semplice estrazione o altro sistema empirico.

Quanto al regolamento, l’Ente ha riferito che il controllo successivo è disciplinato dal regolamento approvato con delibera consiliare e da delibere di Giunta che ne hanno modificato l’articolo sulle modalità di esercizio. La Sezione osserva che la competenza spetta al Consiglio comunale, come stabilito dall’art. 42, comma 2, lett. a), del TUEL, confermato dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, che riserva al Consiglio la definizione degli strumenti e delle modalità di controllo interno. La Giunta è competente solo per i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. L’art. 42, comma 4, del TUEL vieta inoltre l’adozione in via d’urgenza da parte di altri organi. Il Comune dovrà pertanto valutare l’approvazione dell’intero regolamento con la modalità prevista dalla legge.

Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione prende atto dell’impegno dell’Ente verso una maggiore efficacia e lo invita a proseguire, implementando indicatori e strumenti di analisi, in particolare in riferimento alla società partecipata al cento per cento.

La Sezione rileva poi l’assenza, per gli esercizi 2020 e 2021, di una Carta dei servizi relativa a tutti i servizi offerti. Il documento è necessario per indicare preventivamente agli utenti gli standard di qualità, così da costituire termine di paragone per valutarne l’efficacia, in conformità all’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL. Gli inviti si estendono alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni, risultata limitata ad alcuni servizi.

Conclusivamente la Sezione delibera di segnalare le criticità riscontrate, invitando l’Ente ad adottare i necessari interventi correttivi per assicurare il puntuale funzionamento del sistema dei controlli interni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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